Sez. T, Ordinanza n. 31324 del 01/12/2025 (Rv. 677237-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Mediazione tributaria - Successivo esercizio del potere provvedimentale - Accordo transattivo - Esclusione - Annullamento in autotutela - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di mediazione tributaria ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre la conclusione del procedimento mediante accordo transattivo preclude all'amministrazione finanziaria il successivo esercizio del potere di autotutela, volto all'emanazione di nuovi avvisi o accertamenti sulle medesime questioni già oggetto dell'accordo - integrando detto comportamento un uso distorto del potere e una violazione dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove il procedimento venga definito mediante autonomo annullamento in autotutela, adottato a seguito dell'iniziativa del contribuente, deve ritenersi consentito un nuovo esercizio del potere provvedimentale, non determinandosi in tale ipotesi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti, né un affidamento qualificato sulla definitività dell'assetto impositivo.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)