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((Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza))

Testo in vigore al

Art. 23

1. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o Corpo armato, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni.

Titolo III. Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente

Capo I. Dell'avanzamento in generale

Capo II. Commissioni di avanzamento e valutazione

Art. 31

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta ... e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 32

1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:

  1. 1) presidente: un ufficiale generale;

  2. 2) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.

Art. 33

1. Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale.

2. Le commissioni hanno facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale.

3. Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'articolo 27 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

4. Il parere delle commissioni di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze.

5. La commissione di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.

6. La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.

Art. 34

1. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.

2. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

3. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.

4. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1990, N. 404.

6. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.