Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 27/10/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200018 - 01
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati | Dichiarazione di impugnazione trasmessa in busta chiusa - Autenticazione della firma - Necessità.
Atti processuali - Disposizioni generali - Dichiarazioni e richieste - Di detenuti o internati
Deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione presentata da persona detenuta a mezzo matricola, in busta chiusa, senza che la firma apposta in calce all'atto sia autenticata; il requisito dell'autentica, prescritto a pena di inammissibilità del combinato disposto dagli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., può infatti ritenersi soddisfatto, con riferimento a persona detenuta, esclusivamente ove esso si formalizzi in un atto ricevuto dal direttore dello stabilimento (o da un suo delegato) che ne attesta la provenienza, ma non quando l'atto di impugnazione è contenuto in una busta chiusa, in relazione alla quale l'amministrazione carceraria può garantire la provenienza dell'involucro, non del contenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)