Codice civile
Testo in vigore al
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
5. L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
6. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potesta', o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
1. In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
1. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potesta' o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
1. I genitori esercenti la potesta' sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
2. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
3. I genitori esercenti la potesta' non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 324 Usufrutto legale
1. I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
2. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
3. Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta'. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale
1. Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario.
Art. 326 Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
1. L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.
2. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
1. Il genitore che esercita in modo esclusivo la potesta' e' il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
1. Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
1. Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potesta' sui figli
1. Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
Art. 331
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 332 Reintegrazione nella potesta'
1. Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione dall'amministrazione
1. Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
2. L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
1. Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale puo' essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.
Art. 336 Procedimento
1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
3. In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio.
Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
1. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni.
Art. 338
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140
Art. 339
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 340
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140