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Sez. L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000 (Rv. 540892 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA | Documento privo di efficacia probatoria assoluta - Idoneità - Limiti - Deduzione di nuove prove in funzione integrativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540892-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA

Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)