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Sez. 5, Sentenza n. 21157 del 06/08/2008 (Rv. 604730 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Interessi attivi maturati a seguito di operazioni infragruppo - Contabilizzazione degli stessi - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604730-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

Gli interessi attivi (e passivi) costituiscono entrate (o uscite) di ciascun contribuente e debbono essere specificamente conteggiati, in virtù dei principi di trasparenza, codificati nell'art. 2423 cod. civ. senza che assuma alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano fra società del medesimo gruppo, di guisa che agli effetti del gruppo si determini una mera partita di giro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)