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Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;
Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Decreta:

Art. 1 Costituzione del fondo e sua destinazione

1. E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

2. Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

3. Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65% ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.

4. Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35% sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.

Art. 2 Attribuzioni del CIPE e del CICR

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita' sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresi', criteri e modalita' per l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di cui al citato art. 17.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

1. I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate.

Art. 4 Autorizzazioni per nuovi investimenti

1. La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350.5

2. In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

3. Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

Titolo II. Disposizioni per il centro-nord

Art. 5 Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale

1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato e' fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.

2. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni.35

Art. 6 Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale

1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa.

2. La durata del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.3

Art. 7 Determinazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord

1. Il CIPE provvede ad individuare le aree insufficientemente sviluppate, anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate.

2. L'individuazione di dette aree dovra' essere fatta, tenendo presente il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto occupazione industriale e popolazione residente secondo i dati dei due ultimi censimenti ISTAT, rapportati ai relativi dati medi del centro-nord.

Art. 8 Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale

1. Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

2. La misura del finanziamento agevolato e' pari al 50% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.

3. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.3

Art. 9 Domanda e procedura

1. La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

2. Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonche' l'estratto della delibera e una apposita relazione.

3. La domanda, di cui al primo comma, e' altresi' trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che puo' esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

4. La relazione di cui al precedente secondo comma dovra' illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

5. Il contributo in conto interesse e' deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

  1. 1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;

  2. 2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

  3. 3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

  4. 4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

  5. 5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  6. 6) da un dirigente del Ministero del bilancio;

  7. 7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

  8. 8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

  9. 9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

  10. 10) da otto esperti in materia di attivita' industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

6. Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

8. Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

9. Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

10. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10 Erogazione dei contributi per il centro-nord

1. Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

2. La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralita' posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11 Controlli dell'esecuzione dei lavori per il centro-nord

1. All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le somme da essi erogate in favore delle industrie beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del presente decreto sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

2. Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine della erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilita' di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilita' di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali e' stato concesso il contributo in conto interessi.

Titolo III. Mezzogiorno

Art. 12 Soggetti beneficiari

1. Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, e' fissato nella misura del 30% del tasso di riferimento.

2. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi.

3. Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

4. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

  1. a) e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

  2. b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

5. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40% dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

6. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non puo' superare il limite del 70% della spesa prevista per gli investimenti fissi.

7. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10.

Art. 13 Presentazione della domanda di finanziamento

1. Al fine di realizzare il coordinamento della concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale e del finanziamento agevolato, le agevolazioni anzidette sono richieste dall'operatore con unica domanda, da presentare ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, nella quale deve essere precisato - in via definitiva - se si intende usufruire di entrambe le agevolazioni o soltanto di una di esse.

2. La domanda deve essere compilata su apposito modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quale saranno indicati gli elementi, le notizie e la documentazione necessari per l'istruttoria, ferma restando la facolta' degli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria. Il predetto modulo di domanda viene presentato altresi' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e alla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 14 Procedura per l'ammissibilita' alle agevolazioni

1. Ai fini dell'ammissibilita' al credito agevolato di cui al presente decreto, l'istituto di credito a medio termine che abbia ricevuto la domanda di credito agevolato e/o di contributo in conto capitale a norma del precedente art. 13, procede per entrambe le agevolazioni ad una unica istruttoria della iniziativa rivolta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati. L'istruttoria deve riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici e agli obiettivi da realizzare in termini di capacita' produttiva e di produzione conseguibili.

2. I risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione con la delibera di finanziamento sono inviati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e, unitamente alla documentazione progettuale, anche alla Cassa.

3. La domanda di cui al primo comma e' altresi' trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che puo' esprimere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

4. L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, e' subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative per le quali e' stato deliberato il finanziamento a tasso agevolato e/o la concessione del contributo in conto capitale. Il contributo in conto interessi e il contributo in conto capitale s'intendono concessi se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

5. Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi di lire, l'ammissione al credito agevolato di cui al presente decreto e, ove richiesto, al contributo di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' subordinata all'accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

6. A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi del decimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 183, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonche' della documentazione inviata ai sensi del secondo comma dagli istituti di credito.

7. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita', nel quale sono indicati, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del credito agevolato e/o del contributo in conto capitale riconosciuti all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, l'occupazione prevista, i termini per la realizzazione dell'impianto e delle eventuali infrastrutture necessarie, nonche' gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

8. Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa ai fini delle erogazioni dei contributi, anche agli istituti di credito e agli interessati.

9. La concessione del contributo in conto capitale e in conto interessi e' deliberata dalla Cassa con un unico provvedimento.

10. La Cassa e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo per stato di avanzamento in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.

11. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, in materia di contributi in conto capitale.

Art. 15 Norme riguardanti l'opzione

1. L'opzione effettuata ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, per il contributo di cui all'art. 10 della predetta legge, s'intende effettuata anche per il finanziamento agevolato.

2. Tale opzione e' esercitata validamente a condizione che, nella normativa di attuazione, permanga come ammissibile alla agevolazione il comparto produttivo e il tipo di attivita' nei quali rientra l'iniziativa oggetto di opzione.

Titolo IV. Disposizioni comuni

Art. 16 Spese ammissibili al credito agevolato

1. Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonche' le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.

2. Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

Art. 17 Determinazione del capitale investito

1. Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, ..., delle rivalutazioni per conguaglio monetario.

2. Tale accertamento sara' effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilita' delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.

Art. 18 Valutazione unitaria delle iniziative

1. I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazione, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Art. 19 Prefinanziamenti

1. Gli istituti di credito, indicati nel precedente articolo 3, che deliberino operazioni di credito agevolato ai sensi del presente decreto, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a stipulare i finanziamenti al tasso di interesse agevolato previsto per le iniziative indicate nei precedenti articoli 5, 6, 8 e 12 ed a procedere alla loro erogazione in conformita' alle norme del presente decreto e alle successive norme di attuazione nonche' ai contratti, senza attendere che i provvedimenti di concessione del contributo in conto interessi siano emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

2. Qualora i suddetti provvedimenti non siano emanati entro sei mesi dalla data di stipulazione, gli istituti di credito potranno chiedere alle imprese finanziate, per ogni rata scadente successivamente, anche l'importo corrispondente alla rispettiva quota di contributo in conto interessi ancora non concesso, fermo restando che per la prima rata viene mantenuto il tasso agevolato di interesse.

3. Nel caso che le iniziative siano ammesse al credito agevolato, il contributo e' concesso in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della stipulazione del contratto, con decorrenza dalla data della prima erogazione dell'importo finanziato. Riscosso il contributo, gli istituti accrediteranno alle imprese finanziate quanto da esse eventualmente pagato in applicazione del precedente comma.

Art. 20 Determinazione del tasso di riferimento

1. Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

3. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

4. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

5. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.