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Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Testo in vigore al

Art. 34 Trattamento economico del personale straordinario

1. Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, compete il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica dei singoli interessati.

NORME TRANSITORIE E FINALI SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35 Attribuzione della qualifica

1. A decorrere dal 1 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).

2. L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma e' effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilita', in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.

3. Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.

Art. 36 Inquadramento nel ruolo professionale

1. L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato:

  1. 1) per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti allo esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo, e geologo;

  2. 2) per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore a massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

2. L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:

  1. 1) titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

  2. 2) diploma di Stato di abilitazione professionale;

  3. 3) iscrizione al rispettivo albo professionale;

  4. 4) assunzione di una personale responsabilita' di caratteri professionale nello svolgimento delle funzioni.

3. Possono altresi' essere inquadrati nella prima qualifica i di pendenti laureati in altre discipline affini che appartengano gia' ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo professionale potra' essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.

Art. 37 Decorrenza del trattamento economico

1. Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 1 e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno 1975 resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.

Art. 38 Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica

1. Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 e' determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7 L'anzianita' maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alle casse attribuitisi considera a tutti gli effetti come anzianita' acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianita' e' computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella porzione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.

2. Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data pubblicazione del decreto di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio.

3. Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianita' minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei Precedenti commi e' conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianita' per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore e' attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianita' medesima. Sono fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti.

5. Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo e' attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

6. Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) e' attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianita' maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa gia' alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari.

7. Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio e' attribuita, in base all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Art. 39 Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianita' complessiva di servizio

1. La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 e' quella spettante in base all'anzianita' di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa in considerazione l'anzianita' complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano piu' categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria piu' elevata.

2. Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalita' del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.

3. Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualita' si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali e' disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualita' di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.

4. Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 e' computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.

5. L'anzianita' eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art. 17.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.

Art. 40 Norme applicabili ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio

1. Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia attribuibile alla, data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio, trova applicazione la forma che comporti il riconoscimento di una maggiore anzianita' nella classe medesima.

Art. 41 Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di regolamento organico o in particolari posizioni

1. Ai dipendenti con rapporto d'impiego a tempo indeterminato degli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al secondo comma del precedente art. 35 e' attribuito in via provvisoria, dal 30 dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico: previsto dallo art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le funzioni tipiche delle - suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore" anche quelle dirigenziali. E' fatta salva l'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali.

2. L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche e' comunque subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche stesse o per quella immediatamente inferiore purche', in quest'ultimo caso, le funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975 per almeno tre anni.

3. La classe di stipendio spettante e' determinata in base alla anzianita' complessiva di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma dell'art. 39.

Art. 42 Trattamento economico del personale non di ruolo

1. Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.

2. La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 39.

3. In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art. 27.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 35.

Art. 43 Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente e per i passaggi di qualifica dirigenziale

1. Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui allo art. 25 della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che gia' rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, gia' indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo.

3. Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' riservata un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota e' ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno.

4. Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma.

5. Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilita' del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianita' necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.

Art. 44 Personale dei ruoli speciali transitori

1. Al personale appartenente a ruoli speciali transitori e' attribuita con effetto dal 1 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile.

2. A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati.

4. La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento compete un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari e' effettuata: attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento.

5. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 27.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato nei ruoli speciali transitori e' valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 45 Assegno temporaneo

1. Per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 e' corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364, quelle effettivamente liquidate dal 1 luglio 1975, nonche' i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

2. L'assegno anzidetto e' utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonche', per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio.

3. Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali e' erogata nel mese di gennaio 1977.

4. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennita' integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state gia' assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.

Art. 46 Conservazione dei trattamenti di miglior favore

1. Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennita' di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorieta' nonche' l'assegno temporaneo di cui al precedente art. 45 - l'eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.

2. Per le materie non disciplinate direttamente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, o dal presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi di vigilanza.

3. Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle gia' in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.

Art. 47 Personale in servizio con rapporti a tempo determinato piu' volte rinnovati o ad orario ridotto

1. Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto d'impiego a termine, prorogato per piu' di una volta o per un tempo superiore alla durata del rapporto iniziale, e' mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La posizione dei singoli interessati sara' definita in conformita' all'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Alla stessa stregua sara' definita la posizione dei dipendenti vincolati con rapporto d'impiego ad orario ridotto, con possibilita' di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti interessati.

3. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale sono corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilita' previste da norme di legge.

4. Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarita' del rapporto d'impiego, che saranno disciplinati con apposito regolamento.

Art. 48 Regolamenti organici

1. Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.

Art. 49 Norme di rinvio

1. I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo, professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in conformita' alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui allo art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In sede di approvazione del presente accordo sara' provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima.

2. Le norme di attuazione dell'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di anticipata attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale.

3. Le modalita' per la copertura dei posti che risulteranno disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in conformita' all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sara' effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

4. Per i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformita' ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validita' del presente accordo.

Art. 50 Norme di attuazione

1. Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonche' i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.

Art. 51 Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina dell'accordo

1. Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato e instaurato per lo svolgimento di attivita' privatistiche dell'ente o per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurne la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DEL PERSONALE E ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 52 Commissione del personale

1. La commissione del personale e' cosi' composta:

  1. 1) dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;

  2. 2) dal direttore generale dell'ente;

  3. 3) da quattro dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente;

  4. 4) da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;

  5. 5) dal segretario, nominato dal direttore generale.

2. Per ciascun membro e per il segretario e' previsto un supplente.

3. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.

4. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto.

5. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.

6. La durata in carica della commissione e' fissata in 4 anni.

7. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 53 Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina e' cosi' composta:

  1. 1) dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente;

  2. 2) da cinque dipendenti di livello dirigenziale piu' elevato, nominati dal presidente dell'ente;

  3. 3) da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni;

  4. 4) dal segretario, nominato dal direttore generale.

2. Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente.

3. Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unita', puo' prevedersi, caso per caso, una diversa e piu' ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.

4. L'elezione dei rappresentanti del personale e' effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto.

5. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.

6. La durata della commissione e' fissata in 4 anni.

7. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per piu' di tre volte, e' dichiarato decaduto dalla nomina e sara' sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERTA' DI OPINIONE E DI DIRITTI SINDACALI