Sez. 3, Sentenza n. 21388 del 04/11/2005 (Rv. 585037 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Affermazione contenuta "ad abundantiam" nella motivazione, ma ininfluente sul dispositivo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. .
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Un'affermazione contenuta "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d'interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui la parte si doleva di una errata affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado - laddove si sosteneva che, in caso di riscatto di fondo rustico, è valida l'offerta reale formulata per l'intero prezzo in favore di uno solo dei retrattati - in quanto tale affermazione non aveva avuto alcuna incidenza causale sul "decisum", fondato invece sulla tardività dell'offerta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)