Sez. 2, Sentenza n. 8115 del 27/07/1999 (Rv. 528984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Procedura - Soggetto incaricato dal giudice del compimento di un'attività materiale - Liquidazione del compenso- Giudice competente.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un' attività materiale (nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile) rientra nell'ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 68 cod. proc. civ., configurandosi come persona idonea al compimento di atti (nella specie, attività materiale) che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l'espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)