Sez. 2, Sentenza n. 2765 del 22/12/2009 Ud. (dep. 21/01/2010) Rv. 246378 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE | Istanza di patteggiamento - Rigetto per ritenuta incongruità della pena - Rito abbreviato - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE
Qualora la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato venga rigettata per incongruità della pena pattuita, resta preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, se la relativa istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge. (Nell'enunciare tale principio e sulla base di esso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe all'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di patteggiamento, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)