Sez. 1, Sentenza n. 10121 del 02/05/2007 (Rv. 597010 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ACQUISTO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE | Diritto di prelazione - Intestazione fiduciaria - Retrocessione - Prelazione - Diritto - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ACQUISTO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE
La clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale; peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante; pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)