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Sez. L, Sentenza n. 845 del 03/02/1984 (Rv. 433059 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO SPETTANTE AL MARITO SUPERSTITE - CONDIZIONI - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433059-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO SPETTANTE AL MARITO SUPERSTITE - CONDIZIONI - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1980 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo da ultimo sostituito con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903) nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la parziale illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 - il diritto alla pensione di riversibilità spettante al marito superstite non è più condizionato alla sussistenza della sua qualità d'invalido al lavoro, ancorché il decesso della moglie sia anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)