Sez. 3, Sentenza n. 801 del 28/01/1987 (Rv. 450480 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONE - PIGNORAMENTO DI BENE OGGETTO DI COMPROPRIETÀ - ASTA DESERTA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL COMPROPRIETARIO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONE - PIGNORAMENTO DI BENE OGGETTO DI COMPROPRIETÀ - ASTA DESERTA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL COMPROPRIETARIO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ.*
Si è in presenza di opposizione agli Atti esecutivi quando la contestazione riguardi il quo modo dell'Azione esecutiva, ponendo in discussione la regolarità formale del provvedimento del giudice e non il diritto del creditore di procedere all'esecuzione né quello del debitore sul bene pignorato, come nel caso in cui il comproprietario del bene oggetto del pignoramento deduca che alla udienza della quale l'asta era andata deserta non potevano essere adottati altri provvedimenti e, comunque, non poteva essere disposta la divisione del bene senza la previa audizione di tutti gli interessati. (V 6610/79, mass n 403353).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 589, Cod. Proc. Civ. art. 590, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)