Sez. L, Sentenza n. 4718 del 29/08/1979 (Rv. 401279 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO A CARICO DEL PRESTATORE DI LAVORO - TRATTENUTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL LAVORATORE - OMISSIONE - DECADENZA DAL DIRITTO DI OPERARE LA RIVALSA SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - CONTRIBUTO A CARICO DEL PRESTATORE DI LAVORO - TRATTENUTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL LAVORATORE - OMISSIONE - DECADENZA DAL DIRITTO DI OPERARE LA RIVALSA SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il disposto dell'art 19 della legge 4 aprile 1952 n 218, il quale stabilisce che il contributo a carico del prestatore di lavoro e trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, costituisce un meccanismo di autotutela di cui il datore di lavoro puo servirsi per conseguire il suo credito, ma non esclude che, secondo i principi generali, tale credito possa essere fatto valere in altri modi entro i termini della prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, la circostanza che il datore di lavoro non abbia effettuato la trattenuta nei termini fissati dalla legge n 218 del 1952, non determina la sua decadenza dal diritto di operare la rivalsa successivamente e non lo obbliga al pagamento dei contributi previdenziali sulla somma non trattenuta, a meno che l'Azione di rivalsa non sia preclusa, per patto espresso intervenuto fra datore di lavoro e lavoratore o per rinunzia da parte dello stesso datore di lavoro e salvo che la mancata trattenuta sia attribuibile a causa di liberalita, la quale deve essere accertata anche con riferimento all'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797, che esclude dalla Determinazione della retribuzione imponibile le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto e non con carattere di periodicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)