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Sez. 2, Ordinanza n. 1725 del 19/12/1975 Cc. (dep. 24/03/1976) Rv. 132892 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONI COL RITO DEGL'IRREPERIBILI ALL'IMPUTATO CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO, DOPO VANO TENTATIVO DI NOTIFICA PRESSO IL DOMICILIO DICHIARATO AL MOMENTO DELL' ESCARCERAZIONE - IRRITUALITA - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO ALL'ATTO DELLA ESCARCERAZIONE - NON COSTITUISCE REVOCA DEL DOMICILIO ELETTO.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132892-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONI COL RITO DEGL'IRREPERIBILI ALL'IMPUTATO CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO, DOPO VANO TENTATIVO DI NOTIFICA PRESSO IL DOMICILIO DICHIARATO AL MOMENTO DELL' ESCARCERAZIONE - IRRITUALITA - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO ALL'ATTO DELLA ESCARCERAZIONE - NON COSTITUISCE REVOCA DEL DOMICILIO ELETTO.*

Non puo ritenersi validamente effettuata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art 170 cod proc pen, all'imputato che nel suo interrogatorio aveva eletto domicilio, nonostante lo stesso avesse, al momento della scarcerazione, dichiarato altro domicilio, presso cui non era stato rinvenuto; non potendo tale successiva dichiarazione di domicilio valere come revoca della precedente elezione, giacche, la revoca puo essere solo espressa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)