Sez. L, Sentenza n. 3121 del 24/03/1998 (Rv. 513945 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese manifatturiere ed estrattive - Identificazione - Classificazioni ISTAT richiamate dall'art. 5 legge n. 92 del 1979 - Natura di atti amministrativi - Sussistenza - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Illegittimità per mancato rispetto del carattere ontologico delle specifiche attività - Configurabilità - Fattispecie relativa a miscelazione e immissione in bombole di gas petroliferi liquefatti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In relazione all'identificazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, cui fa riferimento l'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102), e che a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 - avente valore interpretativo e quindi retroattivo - va compiuta in base alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica, questo rinvio (non ricettizio) ad atti amministrativi comporta, come precisato dalla sentenza n. 536 del 1990 della Corte costituzionale, il potere del giudice ordinario di controllare la legittimità degli atti stessi in funzione di una loro eventuale disapplicazione. Conseguentemente deve ammettersi la possibilità di dare rilievo alla natura "ontologicamente" manifatturiera ed estrattiva della specifica attività dedotta in giudizio, ove risultasse il mancato rispetto di tale dato da parte della classificazione ISTAT, e quindi la sua illegittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, con riferimento al periodo 1980 - 1985, aveva ritenuto la natura manifatturiera dell'attività di miscelazione e imbottigliamento di gas petroliferi liquefatti "GPL", dando particolare rilievo, previo esame degli atti Istat di classificazione - che solo nel 1991 hanno espressamente qualificato l'attività in questione come manifatturiera -, alla natura ontologica dell'attività).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)