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Sez. 5 - , Sentenza n. 13399 del 08/02/2019 Cc. (dep. 27/03/2019) Rv. 275094 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione – Concorso con il reato di truffa – Sussistenza - Violazione del divieto di “bis in idem” – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275094-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di finanziamenti bancari mediante falsificazione dei bilanci e di altra documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale di una società non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio delle somme derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto strutturale tra i reati in oggetto è diverso da quello ricorrente tra appropriazione indebita e bancarotta, nel quale si ravvisa un'ipotesi di continenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)