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Sez. L, Sentenza n. 2714 del 05/03/1993 (Rv. 481283 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Compensi per straordinario ed altri titoli - Rilevanza - Condizioni - Accertamento della computabilità nel corso del rapporto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481283-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Il lavoratore, a fronte della contestazione della computabilità di determinati elementi retributivi ai fini del trattamento di fine rapporto, ha un interesse attuale e concreto a domandare, nel corso del rapporto di lavoro, l'accertamento giudiziale di tale computabilità, la quale, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, riguarda, salvo diversa previsione della disciplina collettiva, tutti i compensi, compreso quello per lavoro straordinario, corrisposti, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale - non rilevando l'esiguità o la variabilità di ammontare dei medesimi - con la sola esclusione (oltre che delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese) delle somme erogate per cause del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)