Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 22/10/2014 (Rv. 633025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO | Sentenza di arretramento di costruzione posta a distanza irregolare - Pronuncia nei confronti del solo proprietario del fabbricato - Legittimazione dell'usufruttuario all'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO
L'usufruttuario non è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., contro la sentenza di condanna all'arretramento del fabbricato realizzato a distanza irregolare che sia stata pronunciata nei confronti del solo proprietario del bene, poiché non è titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla decisione resa tra altre parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)