Sez. 1, Sentenza n. 8481 del 13/07/1992 (Rv. 478160 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Comune - Atti espropriativi - Compimento - Delega ad un'istituto autonomo per le case popolari - Conseguenze - Indennità di espropriazione - Pagamento - Obbligo dello I.A.C.P. - Configurabilità - Esclusione - "Occupazione appropriativa" senza preventiva autorizzazione - Danno conseguente - Risarcimento - Obbligo dello I.A.C.P. - Configurabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
In tema di acquisizione di aree al fine della realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, per la quale il Comune abbia delegato il compimento degli atti espropriativi ad un istituto autonomo per le case popolari, ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n., 865, tale istituto, mentre non è soggetto al pagamento dell'indennità di espropriazione, in considerazione della spettanza all'ente territoriale della qualità di espropriante (trattandosi di delega ad agire in nome e per conto del delegante), è obbligato al risarcimento del danno da "occupazione appropriativa", ove all'occupazione stessa si sia proceduto senza preventiva autorizzazione, e, quindi, senza titolo abilitativo, atteso che, in questa ipotesi, non si verifica la devoluzione della proprietà del bene al Comune, a norma dell'art. 35 della citata legge (norma operante solo nel caso di regolare svolgimento dello "iter" espropriativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)