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Sez. 5, Ordinanza n. 17328 del 24/06/2024 (Rv. 671610-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio tributario - Eventi interruttivi - Termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo - Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Pendenza di ulteriori termini - Sommatoria - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671610-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, la proroga semestrale prevista dall'art. 40, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 546 del 1992, decorrente dal verificarsi di uno degli eventi interruttivi ivi previsti, trova applicazione, in virtù del successivo comma 4, anche al computo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo della controversia e, se pendenti ulteriori termini che già ne consentivano l'instaurazione oltre l'ordinario termine di legge, questi riprendono a decorrere dal consumarsi della suddetta proroga semestrale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento, senza avvedersi che, al momento della dichiarazione di fallimento, era ancora decorrente il termine di novanta giorni per la definizione con adesione, che doveva essere computato decorsa la proroga semestrale).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)