Sez. 1, Sentenza n. 4196 del 12/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 168989 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI DOLO, DIRETTO O EVENTUALE, IN ORDINE AL REATO COMMESSO DAL CONCORRENTE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RESPONSABILITÀ ANOMALA - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI DOLO, DIRETTO O EVENTUALE, IN ORDINE AL REATO COMMESSO DAL CONCORRENTE.*
Presupposto per l'applicabilità al concorrente che volle il reato diverso o meno grave della responsabilità anomala prevista dallo art. 116 cod. pen., è quello della non volontarietà, sotto il profilo del dolo sia diretto che eventuale, del fatto diverso o più grave commesso dall'altro concorrente, posto che, se sussiste tale ipotesi, si ricade inevitabilmente nel campo di applicazione dello art. 110 cod. pen., il quale, nei reati dolosi si estende sino al limite della colpa cosciente, ricomprendendo tutti i casi in cui la previsione dell'evento appaia come certa, probabile o anche soltanto possibile e sempre che, in quest'ultimo caso, l'autore non abbia agito con la sicura convinzione che l'evento non si sarebbe verificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)