Sez. 3, Sentenza n. 15888 del 11/07/2014 (Rv. 632054 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata dall'altro chiamato all'eredità - Irrilevanza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE
L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)