Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Testo in vigore al
Art. 33 Attività di informazione e promozione
Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato I.
§ 4. Condizioni per le misure transitorie
Art. 34 Agricoltura di semisussistenza
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.
2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.
3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato I, per un periodo massimo di cinque anni.
4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.
Art. 35 Associazioni di produttori
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato I.
3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.
Art. 35 bis Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato
1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.
2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.
3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sezione 2. Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
Art. 36 Misure
Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:
a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
iv) pagamenti agroambientali;
v) pagamenti per il benessere degli animali;
vi) sostegno agli investimenti non produttivi;
b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
i) imboschimento di terreni agricoli;
ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
iii) imboschimento di superfici non agricole;
iv) indennità Natura 2000;
v) pagamenti silvoambientali;
vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
vii) sostegno agli investimenti non produttivi.
§ 1. Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli
Art. 37 Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali
1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole18. Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.
2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.
3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I. Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.
4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.
Art. 38 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.
2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
Art. 39 Pagamenti agroambientali
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.
2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
3.
I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.
Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:
a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;
b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;
c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.
4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato I.
5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.
Art. 40 Pagamenti per il benessere degli animali
1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.
3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione. Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato I.
Art. 41 Investimenti non produttivi
Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è concesso per:
a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;
b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.
§ 2. Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali
Art. 42 Condizioni generali
1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).
2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.
Art. 43 Imboschimento di terreni agricoli
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:
a) i costi di impianto;
b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;
c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.
2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.
3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:
a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
b) per l'impianto di abeti natalizi.
In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.
4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 44 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto.
2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.
3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.
4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 45 Imboschimento di superfici non agricole
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).
2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.
3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si limita ai massimali fissati nell'allegato I.
Art. 46 Indennità Natura 2000
Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I.
Art. 47 Pagamenti per interventi silvoambientali
1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori. La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.
2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I.
Art. 48 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.
2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.
Art. 49 Investimenti non produttivi
Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali:
a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali;
b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.
§ 3. Designazione delle zone
Art. 50 Zone ammissibili al sostegno
1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.
3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:
a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure
b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.
Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.
4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2:
confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure
delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.
7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.
§ 4. Rispetto dei requisiti
Art. 50 bis Requisiti principali
1.
Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.
L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento.
2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.
Art. 51 Riduzione o esclusione dai pagamenti
1.
Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.
La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno.
Ai fini del presente paragrafo si intende per «cessione» qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno.
In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.
2.
La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
3.
In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.
La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009;
b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011;
c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l’applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;
b) i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;
c) i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al secondo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:
a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza. A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.
c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39, paragrafo 5.