Sez. 5, Sentenza n. 5907 del 04/02/1980 Ud. (dep. 12/05/1980) Rv. 145251 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ERRONEA OPINIONE DELL'AGENTE - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ERRONEA OPINIONE DELL'AGENTE - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
La circostanza attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen non puo trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nella erronea opinione dell'agente, non potendosi questa circostanza - anche se di natura esclusivamente psicologica - sottrarre alla disciplina generale dell'art 59 secondo comma cod pen, in base alla quale le aggravanti e le attenuanti devono essere considerate nella loro realta oggettiva per cui nessuna efficacia puo avere l'elemento putativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)