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Sez. 5, Sentenza n. 5907 del 04/02/1980 Ud. (dep. 12/05/1980) Rv. 145251 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ERRONEA OPINIONE DELL'AGENTE - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145251-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ERRONEA OPINIONE DELL'AGENTE - SUSSISTENZA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

La circostanza attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen non puo trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nella erronea opinione dell'agente, non potendosi questa circostanza - anche se di natura esclusivamente psicologica - sottrarre alla disciplina generale dell'art 59 secondo comma cod pen, in base alla quale le aggravanti e le attenuanti devono essere considerate nella loro realta oggettiva per cui nessuna efficacia puo avere l'elemento putativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)