Sez. 3, Sentenza n. 14132 del 09/09/1999 Ud. (dep. 13/12/1999) Rv. 214911 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Decreto di rinvio a giudizio - Deposito in segreteria della richiesta di fissazione dell'udienza - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Nel rito pretorile l'effetto interruttivo della prescrizione può essere riconosciuto soltanto al decreto di citazione provvisto dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed f) dell' art. 555, comma 1, cod. proc. pen. Con la conseguenza che non ha alcun valore il deposito in segreteria della richiesta al pretore di fissazione dell'udienza dibattimentale, alla quale non può essere riconosciuta l'autorità del decreto di citazione, che giustifica, pure in assenza della notifica all'interessato, il verificarsi del citato effetto interruttivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)