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Sez. 6, Sentenza n. 3793 del 25/01/1995 Ud. (dep. 07/04/1995) Rv. 200710 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato | Oltraggio a pubblico ufficiale - Sentenza costituzionale n. 341 del 1994 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 341, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei" ed ha interlocutoriamente indicato il minimo dell'editto in giorni quindici di reclusione "ex" art. 23 cod. pen. - Possibilità della Corte di cassazione di rideterminare la pena nel minimo edittale - Condizioni - Accertamento che la sentenza denunciata si è sicuramente attestata al minimo della previsione edittale con specifico giudizio di valore sul punto - Motivo di ricorso fondato sulla mancata applicazione di sanzioni sostitutive - Impossibilità per la Corte di provvedere - Esclusione - Competenza esclusiva del giudice di merito.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200710-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la sentenza costituzionale n. 341 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 341, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei". Ora, se non può, certo, assimilarsi la dichiarazione di illegittimità - per giunta coinvolgente non il precetto ma la sola sanzione - al fenomeno abrogativo e se, dunque, non è dato ravvisare, in conseguenza della detta pronuncia, considerata la natura invalidante della sentenza della Corte, gli effetti propri della successione di leggi nel tempo, sono, peraltro, agevolmente riscontrabili, alla stregua delle disposizioni dell'art. 30, primo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non essendo possibile individuare un esatto rapporto di rispondenza tra la misura della pena inflitta e l'entità dell'editto - i riverberi di tale "decisum" relativamente ai processi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Ed invero nella motivazione della sentenza n. 341 del 1994 (punto n. 3 del "considerato in diritto") si precisa che, a seguito della cancellazione del limite censurato, è possibile individuare (è ovvio, interlocutoriamente, fermo restando il potere discrezionale del legislatore, "libero di stabilire, per il reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio, purché ragionevole") "la pena minima da applicare per il reato in questione facendo riferimento al limite di quindici giorni fissato in via generale per la pena della reclusione dall'art. 23 cod. pen.". Pur restando, in via generale, l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'irrogazione della pena condizionato anche dall'editto vigente prima della pronuncia di illegittimità, quando risulti che la sentenza denunciata si è sicuramente attestata al minimo della previsione edittale con specifico giudizio di valore sul punto, è possibile determinare, in conseguenza della parziale invalidazione dell'art. 341, primo comma, cod. pen., nel "minimum" scaturente dalla pronuncia d'illegittimità la misura della pena concretamente conforme alla detta pronuncia, pervenendo in tal modo all'unica delle soluzioni - in base all'assetto normativo vigente - conforme a Costituzione. Un'operazione, peraltro che diviene impossibile quando l'imputato abbia ricorso anche per l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, che è riservata all'esclusiva cognizione del giudice di merito il quale dovrà verificare la sufficienza dell'afflittività e della dissuasività della sanzione che si afferma erroneamente non applicata. (V. Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)