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Sez. 3, Sentenza n. 31623 del 23/03/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264643 - 01

SPORT | Reato di frode sportiva generica - Fraudolenta alterazione dei risultati del campionato - Danno risarcibile per le altre società sportive e per la Federazione sportiva di riferimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264643-01

SPORT

La fraudolenta alterazione dei risultati del campionato integrante il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1, primo comma, secondo periodo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, costituisce fatto idoneo a determinare un danno risarcibile alle altre società impegnate nel medesimo campionato e alla Federazione sportiva di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)