Sez. 3, Sentenza n. 31623 del 23/03/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264643 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva generica - Fraudolenta alterazione dei risultati del campionato - Danno risarcibile per le altre società sportive e per la Federazione sportiva di riferimento - Sussistenza.
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La fraudolenta alterazione dei risultati del campionato integrante il reato di frode sportiva, previsto dall'art. 1, primo comma, secondo periodo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, costituisce fatto idoneo a determinare un danno risarcibile alle altre società impegnate nel medesimo campionato e alla Federazione sportiva di riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)