Sez. 2, Sentenza n. 1526 del 08/11/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100486 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - NOZIONE - FURTO COMMESSO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - NOZIONE - FURTO COMMESSO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
La esposizione alla pubblica fede, considerata come aggravante speciale del furto dall'art 625 n 7 cod pen, riguarda propriamente la cosa piu che il luogo in cui essa e posta: anche quando tale luogo sia di appartenenza privata e non aperta al pubblico, cioe non tale che il pubblico abbia diritto di accedervi, la predetta aggravante deve ritenersi applicabile ove risulti che l'oggetto del furto poteva essere raggiunto da chiunque senza bisogno di superare particolari ostacoli.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)