Sez. 5 - , Sentenza n. 30148 del 15/12/2017 (Rv. 646297 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | - Irregolarità fiscali o evasione - Detrazione - Buona fede del cessionario o committente - Riparto dell'onere probatorio - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti al cessionario/committente l'assenza di buona fede in caso di irregolarità fiscali o di evasione, ha l'onere di allegare e provare gli elementi probatori su cui si fonda la contestazione, tra i quali possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione. In tal caso, conseguentemente, grava in capo al contribuente l'onere di provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non fosse il fatturante ma altri. (In applicazione del principio, la S.C., con riferimento a detrazioni IVA e costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti connesse all'acquisto di autovetture di provenienza comunitaria da società nazionali fittiziamente interposte, ha censurato la sentenza di merito per non aver ritenuto assolto l'onere gravante in capo al contribuente che, invece, aveva indicato i diversi elementi volti a dimostrare l’apparente operatività delle società interposte e l’idoneità delle stesse ad eseguire le prestazioni fatturate).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)