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Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 29/07/1967 (Rv. 329075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - EREDI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1967-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - EREDI DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*

Incombe a chi ricorre per Cassazione nell'asserita qualita di erede della persona che fa parte nel precedente giudizio di merito l'Onere di dare la prova -a mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod.proc.civ. - del decesso della parte originaria, nonche della propria asserita qualita, e cioe dei presupposti che dovrebbero legittimare la successione nel processo e, quindi, la proposizione dell'impugnazione in proprio nome.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)