Sez. 1, Sentenza n. 5433 del 03/06/1998 (Rv. 516036 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa - Acquisto - Benefici ex legge n. 168/82 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Le agevolazioni per la "prima casa", previste dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 168 del 1982, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sè ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949, nella tipologia degli alloggi "non di lusso".
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 24/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)