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Sez. L, Sentenza n. 8651 del 08/08/1991 (Rv. 473442 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad accordi aziendali in tema di straordinario nella conduzione di impianti termici.
Stato
decisa il 1991-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473442-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., cassando l'impugnata sentenza, l'ha, in particolare, censurata: per aver aprioristicamente escluso che l'accordo aziendale del 2 febbraio 1971, nell'istituire uno speciale compenso, nella misura di due ore al giorno di straordinario, in favore dei dipendenti cui veniva affidata la conduzione di impianti termici, avesse inteso assumere il compenso per lavoro straordinario come mero parametro o criterio per la determinazione del corrispettivo forfettario e globale per l'opera di conduzione degli impianti termici, indipendentemente dalla durata giornaliera effettiva e dai tempi di esecuzione - in giornata lavorativa o festiva, nell'orario normale di lavoro o al di fuori di esso - delle relative prestazioni; per aver ritenuto che le prestazioni relative alla conduzione degli impianti predetti fossero comprese quelle "straordinarie" soppresse dall'accordo sindacale aziendale del 31 luglio 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)