Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 15/07/1997 Cc. (dep. 16/09/1997) Rv. 209617 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ordinanza di ammissione a seguito di ricorso presentato dall'istante - Ricorso per cassazione - Legittimazione dell' Avvocatura dello Stato per nome e per conto del Ministro delle Finanze - Esclusione - Legittimazione esclusiva dell'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate) - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Non è ammissibile il ricorso in cassazione presentato dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero delle finanze, in persona del ministro "pro tempore", avverso l'ordinanza con la quale, in sede di ricorso, è disposta l' ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, poiché legittimato a proporre ricorso è esclusivamente l'Intendente di finanza (oggi Direttore regionale delle entrate). La legge infatti affida a quest'ultimo il compito di disporre la verifica delle allegazioni ed indicazioni dell'istante (comma 3 dell'art. 6 della l. 30 luglio 1990 n.217) e di dedurre nel merito e questi è qualificato parte nel procedimento che si instaura su ricorso dell'interessato avanti al tribunale o alla corte d'appello(comma 4 dello stesso art. 6). La legittimazione del ministro, in sua vece, non può farsi discendere né dal rapporto gerarchico di subordinazione dell'organo periferico, non rilevante a nessun fine del procedimento, né dalla legge che regola la rappresentanza in giudizio della avvocatura dello Stato, cui pertiene la legittimazione a proporre ricorso secondo il rapporto con la parte sostanziale del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)