Sez. 3, Sentenza n. 35401 del 20/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 237540 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Violazione dell'art. 181 d. P.R. n. 42 del 2004 - Incidenza dell'opera sul bene ambientale - Valutazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Surrogabile da diversa opinione dell'autorità amministrativa - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La valutazione relativa alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, in relazione all'incidenza delle opere sull'ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 d.P.R. n. 42 del 2004 compete, in sede di verifica dell'eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 181 dello stesso d.P.R., all'autorità giudiziaria penale e non è condizionata dall'eventuale opinione diversa dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale il ricorrente assumeva l'idoneità, sotto tale profilo, della valutazione formulata dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio tecnico comunale competenti in sede di permesso di costruire in sanatoria rilasciato a norma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001).
Riferimenti normativi: DPR 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., DPR 22/01/2004 num. 42 art. 149, DPR 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)