Sez. 6, Sentenza n. 487 del 03/12/1996 Ud. (dep. 24/01/1997) Rv. 207735 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Reclusione - Limite minimo di quindici giorni - È irriducibile - Superabilità per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 cod. proc. pen. - Esclusione.
PENA - PENE DETENTIVE
Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell'art. 23, comma primo, cod. pen., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Nè il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 23 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)