Sez. 1, Sentenza n. 1148 del 26/03/1975 (Rv. 374582 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - SPECIFICITA - ESTREMI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - SPECIFICITA - ESTREMI.*
Nell'impugnativa del lodo arbitrale il requisito della specificita dei motivi di impugnazione assume maggiore rigorosita di connotati rispetto a quanto e richiesto per il giudizio di appello dall'art 342 cod proc civ e si avvicina, tendendosi al iudicium rescindens, alla disciplina del ricorso per Cassazione. In particolare, ove il lodo arbitrale venga impugnato per inosservanza di regole di diritto, ex art 829, ultimo comma, cod proc civ, la censura va equiparata a quella prevista dall'art 360, n 3, cod proc civ, e puo ritenersi applicabile il principio per cui l'impugnazione e ammissibile sotto il profilo della specificita dei motivi ogni qualvolta, in base all'esame del complesso dell'atto, siano in esso individuabili - ancorche non siano affatto indicati (o non lo siano esattamente) - i principi e le norme di diritto che si assumano violati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)