Sez. 3, Sentenza n. 1453 del 15/09/1970 (Rv. 347283 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NORME RELATIVE ALLA INCOMPATIBILITA DEI GIUDICI - INAPPLICABILITA.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NORME RELATIVE ALLA INCOMPATIBILITA DEI GIUDICI - INAPPLICABILITA.*
Nell'arbitrato irrituale, gli arbitri non esercitano funzione giurisdizionale, ma svolgono un compito di diritto sostanziale, traendo solo dal mandato loro conferito il potere per procedere ad un regolamento di interessi altrui. Pertanto, in tale ipotesi, non possono trovare applicazione le norme relative alla incompatibilita dei giudici (art 51 e seg cod proc civ) che attengono esclusivamente all'Esercizio dell'attivita giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)