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Sez. 1, Sentenza n. 11538 del 03/06/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 176999 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - RICOGNIZIONE PERSONALE - NATURA - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE - PER IL SUO LIBERO CONVINCIMENTO - CONDIZIONI - LEGITTIMITÀ - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1987-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176999-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - RICOGNIZIONE PERSONALE - NATURA - ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE - PER IL SUO LIBERO CONVINCIMENTO - CONDIZIONI - LEGITTIMITÀ - CASO DI SPECIE.*

Il riconoscimento fotografico, non è previsto dalla legge e non è soggetto alle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., pur non rivestendo la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, ben può essere utilizzato, al pari di ogni altro accertamento, come fonte legittima di convincimento, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente al giudice di attingere le valutazioni processuali dalle ricognizioni non formali di persone e di cose, qualora esse diano sicuro affidamento. (nella specie, la ricognizione fotografica fu effettuata dagli ufficiali di polizia giudiziaria che si dissero certi della identificazione dell'imputato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)