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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime posteriore alla novella di cui alla l. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. – Formulazione dei motivi – Limiti.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657577-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tal caso devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 349 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)