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Sez. U - , Ordinanza n. 3558 del 10/02/2017 (Rv. 642440 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Foro competente ex art. 5 del Reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo di consegna - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642440-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di vendita internazionale di cose mobili, ai fini dell’applicazione del foro competente ex art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell’acquirente.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)