Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Capo III. Finanza locale
Art. 60
1. Finche' non sara' provveduto con legge della Repubblica al riordinamento del contenzioso tributario, la decisione dei ricorsi previsti dall'art. 282 del testo unico della legge sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' attribuita, in ciascuna delle due Province, ad una Commissione composta come segue:
1) il Commissario del Governo, o un suo delegato, che la presiede;
2) l'Intendente di finanza, o un suo delegato;
3) un funzionario di ragioneria degli uffici del Commissariato;
4) due membri designati dalla Giunta provinciale;
5) due sindaci;
6) un membro designato dalla Camera di commercio;
7) un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato del lavoro.
I membri di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) sono nominati con decreto del Commissario del Governo. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale designato dal presidente della Giunta provinciale. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione dura in carica tre anni.
Capo IV. Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza
Art. 61
1. Gli intendenti di finanza competenti disporranno mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alla Regione e, rispettivamente, alle Province, di quanto loro spetta a norma degli articoli 59, 60, 61, 62, 67 e 68 dello Statuto.
2. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al precedente comma, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' consentita l'emissione senza limite d'importo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno applicazione dal 1 gennaio 1952.
Art. 62
1. La facolta' di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province.
Art. 63
1. I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata.
Capo V. Bilancio e contabilita' regionale
Art. 64
1. Fino a quando una legge regionale, nei limiti dello Statuto, non disponga diversamente, per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione, come per quanto riguarda contratti di alienazione, locazione, somministrazione e appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le leggi dello Stato.
Titolo XIII. Enti locali
Art. 65
1. La facolta' di delega delle Province, prevista dal secondo comma dell'art. 14 dello Statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla Regione alle Province.
Art. 66
1. Agli effetti dell'art. 7 dello Statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.
2. Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, puo' deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.
3. Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perche' vi osti la condizione dei luoghi o perche' i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.
4. Puo' ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune.
Art. 67
1. La norma dell'art. 54 dello Statuto e' applicabile soltanto agli Enti pubblici la cui attivita' si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione.
2. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi, in quanto possibile alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse localita'.
Art. 68
1. Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalita', e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.
Titolo XIV. Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca
Art. 69
1. I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il latino ed il tedesco.
Art. 70
1. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
Art. 71
1. L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
2. La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
Art. 72
1. Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.
2. Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.
3. Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.
Art. 73
1. Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.
Titolo XV. Controllo sugli atti della Regione e delle Province
Art. 74
1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e delle Province e' esercitato, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una Delegazione della Corte stessa, avente sede in Trento e costituita da un consigliere, da due primi referendari o referendari e da funzionari ed impiegati nel numero che sara' determinato dal presidente della Corte.
2. Gli atti della provincia di Bolzano sono presentati ad un ufficio della Delegazione distaccato a Bolzano, cui e' preposto uno dei primi referendari o referendari.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del consigliere sono esercitate dal primo referendario o referendario piu' anziano e quelle del primo referendario o referendario dal funzionario di gruppo A piu' elevato in grado.
Art. 75
1. La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
Art. 76
1. Il presidente di sezione della Corte dei conti addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della Delegazione con quella degli altri uffici della Corte.
Art. 77
1. I titoli di pagamento sono vistati dai primi referendari o referendari, che ne dispongono la registrazione.
2. Gli atti d'impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere, che ne dispone la registrazione.
3. I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari; il rifiuto di registrazione e' deciso dal consigliere che ne da' comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale o provinciale interessata.
4. La Giunta regionale o le Giunte provinciali possono chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della Sezione di controllo della Corte.
5. In tal caso, il consigliere invia l'atto e i documenti allegati con una relazione al presidente della Corte che sottopone l'atto all'esame della Sezione di controllo ove puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o delle Amministrazioni provinciali.
6. La deliberazione della Sezione e' trasmessa al Presidente della Giunta regionale o provinciale.
7. Nel caso di rifiuto di registrazione, la Giunta regionale o la Giunta provinciale puo' chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire in rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.
8. Per il rifiuto di registrazione di atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione restano ferme le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Art. 78
1. I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione, sono inviati alla Delegazione, per la dichiarazione di regolarita', ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui e' stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento.
2. La dichiarazione di regolarita' e' emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici della Delegazione.
Art. 79
1. Il rendiconto generale della Regione e delle Province e' verificato dalla Delegazione della Corte dei conti di cui all'art. 74, la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le Sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' dell'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui la Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.
2. La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che le sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della Giunta.
3. Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al Commissario del Governo.
Art. 80
1. Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti di Trento, e' collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.