Sez. U, Sentenza n. 16 del 30/06/1984 Cc. (dep. 16/04/1985) Rv. 168704 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI APPELLO - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI APPELLO - PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE.*
Il parere previsto dall'art. 76 cod. proc. pen., in caso di appello in tema di libertà personale, deve essere espresso dall'ufficio del pubblico ministero istituito presso il tribunale della libertà competente ad emettere la decisione anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato da organi giudiziari con Sede nel circondario di altro tribunale (sito in città non capoluogo di provincia) e l'appello sia stato, perciò, proposto dal procuratore della Repubblica presso tale ultimo tribunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)