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Sez. 5 - , Sentenza n. 23231 del 25/07/2022 (Rv. 665344 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Gestore "uti dominus" di una società di capitali - Interposizione ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rapporto fiscale della società - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665344-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)