Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 20/08/1993 (Rv. 483509 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Aperture (per l') - Vedute laterali od oblique | Riparo costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco - Impossibilità di veduta su fondo altrui - Obbligo di rispetto delle distanze ex art. 906 cod. civ. - Sussistenza - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Aperture (per l') - Vedute laterali od oblique
L'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 cod. civ. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)