Sez. L, Sentenza n. 3896 del 17/03/2003 (Rv. 561171 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Personale transitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad azienda privata concessionaria - Liquidazione del t.f.r. secondo la disciplina della legge n. 297 del 1982 - Necessità - Impegno dell'azienda a conservare il trattamento previsto dalla disciplina pubblicistica - Invalidità - Conseguenze - Computabilità di periodi non lavorati e riconosciuti utili ai fini dell'indennità di anzianità (cosiddetta supervalutazione) - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici transitato, secondo le disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 58, alle dipendenze di azienda privata concessionaria, trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto prevista inderogabilmente dalla legge n. 297 del 1982, restando perciò privo di efficacia, in quanto invalido, l'impegno dell'azienda di conservare ai dipendenti provenienti dall'Azienda di Stato, dietro corrispettivo del versamento dell'indennità di buonuscita liquidata dall'ENPAS, il trattamento che avrebbero percepito quali dipendenti pubblici; ne consegue che, ai fini della liquidazione del t.f.r. al detto personale, deve escludersi la computabilità di periodi non lavorati e tuttavia riconosciuti utili, nel regime del pubblico impiego, per il calcolo dell'indennità di anzianità (cosiddetta supervalutazione dell'anzianità di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)