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Sez. 2, Sentenza n. 526 del 13/04/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119968 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - PRINCIPIO FISSATO DALL'ART 477 COD PROC PEN - FINALITA - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119968-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - PRINCIPIO FISSATO DALL'ART 477 COD PROC PEN - FINALITA - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'Obbligo dell'osservanza del principio di correlazione tra il fatto enunciato negli Atti fondamentali di contestazione dell'accusa e quello ritenuto in sentenza e stabilito dall'art 477 cod proc pen in vista dell'esigenza di una completa informazione dell'imputato, affinche costui sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa con riferimento ad un ben determinato campo di contestazioni e di accuse, e tende ad evitare che lo stesso sia esposto alla possibilita di vedersi giudicare e condannare per un fatto del quale non ha avuto preventiva conoscenza e rispetto al quale non ha avuto modo di difendersi; ma, di conseguenza, ai fini del citato articolo, rilevano soltanto quelle effettive modificazioni successive all'accusa originaria, relative a circostanze e fatti determinanti e agli elementi essenziali dell'imputazione, tali da mutare l'ambito della contestazione e la configurazione giuridica del fatto addebitato. Il principio, quindi, non puo dirsi violato (ne elusa l'esistenza della difesa) qualora le modificazioni riguardino circostanze che, pur essendo state assunte quali criteri di valutazione e di giudizio ai fini della decisione, abbiano lasciato inalterati gli elementi essenziali della contestazione e la configurazione giuridica del fatto contestato, oppure quando il fatto considerato e ritenuto era noto all'imputato nella sua sostanza, per averne egli avuto conoscenza nel corso degli interrogatori, in istruttoria o al dibattimento. (nella specie, in tema di truffa, in danno dell'INPS e stata esclusa la violazione del predetto principio in quanto la rettificazione del fatto apportata dai giudici d'appello non aveva determinato il denunziato difetto di correlazione, sia perche la limitazione cronologica del fatto stesso si era risolta in una riduzione degli episodi criminosi del contestato reato continuato, sia perche il ritenuto artificio dell'omessa denuncia del sopravvenuto difetto della qualita di lavoratore agricolo non aveva determinato una sostanziale modificazione degli elementi del contestato raggiro - denunzia di una qualita non sussistente dallo inizio - e sia infine perche il fatto, l'epoca e la ragione della cessazione della qualita anzidetta risultavano noti e contestati all'imputato fin dai primi Atti del procedimento e rispetto ad essi, quindi, egli aveva avuto la piu ampia possibilita di piena difesa, concretamente esercitata con le istanze al dibattimento di primo grado e con la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)