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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25870 del 15/12/2016 (Rv. 641914 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Contravvenzioni al cod. strada - Art. 223 del cod. strada - Provvedimento di sospensione della patente - Previa comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641914-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali fissate dagli artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10, della l. n. 241 del 1990, 204 del cod. strada e 18 della l. n.689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)