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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 23 ottobre 1974, causa 17/74

Decisione
decisa il 1974-10-23
ECLI
ECLI:EU:C:1974:106

Epigrafe

Nella causa 17-74, SADOLIN OG HOLMBLAD A/S, 2300 Copenhagen S., Danimarca; F. A. C. VAN DER LINDEN AND CO., 2153 Hamburg-Neu Wulmstorf, Germania; KONINKLIJKE BRINK/MOLYN B. V., Rotterdam, Paesi Bassi; STORRY, SMITHSON & CO. LTD ., Hull HU5 1 SQ, Yorkshire, Gran Bretagna; DE CONINCK NV, B-2060 Merksem, Belgio; ASTRAL, SOCIÉTÉ DE PEINTURES, VERNIS ET ENCRES D'IMPRIMERIE, Parigi XVIe , Francia; URRUZOLA SA, Madrid 5, Spagna; VENEZIANA ZONCA VERNICI S.P.A ., Trieste 34147, Italia; DURMUS YASAR VE OGULLARI PAINT, VARNISH AND RESIN WORKS, Izmir, Turchia; PATTERSON-SARGENT, NEW BRUNSWICK N. J. 08903, USA; ANTILLIAANSE VERFFABRIEK NV, Willemstad, Curaçao, Antille olandesi; NIPPON PAINT CO. LTD ., Osaka, Giappone; NIPPON PAINT (SINGAPORE) CO. PTY. LTD ., Singapore 3; NIPPON PAINT CO. LTD ., Hong-Kong; PACIFIC PRODUCTS INC ., Manila, Filippine; SPARTAN PAINTS PTY. LTD ., Melbourne, Victoria, Australia; membri della TRANSOCEAN MARINE PAINT ASSOCIATION, con sede in Rotterdam, Paesi Bassi, Delftse Plain 37, con gli avvocati F. Salomonson e P. Vogelenzang, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 b, avenue Philippe II, ricorrenti, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, con sede in Bruxelles, 200, rue de la Loi, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. D. R. Gilmour, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, 4 boulevard Royal, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 1973 (GU delle Comunità europee 23. 1. 1974, n. L 19, pag. 18), LA CORTE. composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh, A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen, giudici; avvocato generale: J. P. Warner cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti possono essere riassunti come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
La Transocean Marine Paint Association (in prosieguo: l'Associazione) è un'associazione tra imprese produttrici, fra l'altro, di vernici speciali per navi, fondata nel 1959. È costituita da imprese di media grandezza che si sono consociate per creare una rete distributiva sul mercato mondiale, perché nel campo di tali vernici un produttore medio, autonomamente non riuscirebbe ad ottenere apprezzabili risultati di vendita in campo mondiale, date le caratteristiche del mercato. Le aderenti all'Associazione hanno inteso riunire i loro sforzi per contrapporsi alle grandi imprese mondiali che, nel settore delle vernici per navi, dispongono ciascuna di una propria rete distributiva su scala mondiale. Gli aderenti alla Transocean hanno perciò convenuto di produrre le loro vernici per navi in base ad una identica formula, di porle in vendita sotto un medesimo marchio (Transocean) e di sottoporle ad un controllo di qualità. I prezzi vengono determinati liberamente, ma gli aderenti hanno preso accordi reciproci circa le rispettive competenze territoriali relative alle zone di vendita. Per ogni vendita effettuata sconfinando dalla propria «zona» è dovuta una provvigione all'associata territorialmente «competente». Una provvigione è altresi dovuta nell'ipotesi in cui un'impresa aderente all'Associazione venda sotto il proprio marchio vernici diverse nella zona di competenza di un'altra impresa aderente e nell'ipotesi in cui un'impresa aderente trasmetta ad un'altra un ordinativo cui essa non può o non desidera dare esecuzione. Fino al 31 dicembre 1972, l'accordo ha potuto fruire dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, del trattato, in forza della decisione della Commissione 27 giugno 1967 (GU delle Comunità europee 20. 7. 1967, n. 163, pag. 10). L'autorizzazione impegnava l'Associazione a tenere informata la Commissione fra l'altro «di tutte le modificazioni intervenute nella lista dei membri dell'Associazione». L'Associazione era allora composta di 18 imprese aderenti di cui cinque avevano la propria sede nel mercato comune.
punto 2
Il 27 ottobre 1972, l'Associazione sollecitava la proroga pura e semplice, per un periodo di 10 anni dell'esenzione ottenuta nel 1967, ma la Commissione non accoglieva tale richiesta. Essa osservava, come già aveva fatto nel 1967, che l'accordo era disciplinato dalle disposizioni dell'art. 85, n. 1 e che un'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, sarebbe stata possibile ma, in considerazione delle modifiche intervenute a partire dal 1967 nella situazione della concorrenza, era necessario subordinarla ad altre condizioni più restrittive di quelle imposte dalla decisione originaria. La Commissione sottolinea che: a) la cifra d'affari totale dell'Associazione e la sua affermazione sul mercato hanno subito un notevole incremento; b) un gruppo di imprese aderenti (la Nippon Paint), ha considerevolmente incrementato la propria cifra d'affari fino a raggiungere il 60 % del fatturato dell'Associazione; c) cinque imprese aderenti sono uscite dal gruppo, al quale però hanno aderito otto nuove imprese; d) due imprese aderenti, Astrai (Francia) e Urruzola (Spagna) si sono vincolate a due importanti gruppi di produttori di vernici, AKZO e BASF, estranei all'Associazione ; e) vi è stata una tendenza alla concentrazione sia nel settore dei produttori di vernici per navi che nel settore generale degli altri produttori di vernici In considerazione di tali circostanze, la Commissione, con decisione 21 dicembre 1973, subordinava l'esenzione a nuove condizioni enunciate agli artt. 2 e 3 di tale decisione. All'art. 2 essa prescrive l'eliminazione delle provvigioni convenute tra gli aderenti in caso di sconfinamento dalle rispettive zone. Quanto all'art. 3, esso così recita: «Alla presente decisione sono connessi i seguenti oneri: 1. Devono essere immediatamente comunicate alla Commissione: a) tutte le modifiche ed aggiunte apportate all'accordo ; b) tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione e tutte le decisioni arbitrali prese in osservanza delle disposizioni dell'accordo restrittive della concorrenza, in particolare dei suoi articoli da 3 a 9; c) tutti i mutamenti intervenuti nell' elenco delle imprese associate; d) tutte le partecipazioni finanziane e le interpenetrazioni personali di dirigenza o gestione che verranno poste in essere tra un'impresa associata ed una o più imprese terze del settore delle pitture, nonché tutti i mutamenti nelle partecipazioni finanziarie e nelle interpenetrazioni personali di dirigenza o gestione in essere tra un'impresa associata ed imprese terze. 2. Deve essere presentata alla Commissione, una volta all'anno, una relazione sulle attività dell'Associazione e segnatamente sui miglioramenti realizzati, per effetto dell'accordo, nella produzione e nella vendita delle pitture per navi.» Il ricorso è diretto contro l'art. 3, n. 1, lettera d) e mira all'annullamento parziale della decisione controversa. Proposto il 1o marzo 1974 da tutti gli aderenti all' Associazione, il ricorso è pervenuto nella cancelleria della Corte il 4 marzo 1974. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha diciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione 21 dicembre 1973 della Commissione CEE COM/ 73/2138, parte finale, relativa alla «Transocean Marine Paint Association» nel punto in cui impone alle ricorrenti di informare la Commissione di ogni nesso esistente, per effetto dell'identità dei direttori o di altro personale direttivo, tra un membro della Associazione ed ogni altra Società o impresa del settore dei coloranti nonché della partecipazione finanziaria di un aderente alla Associazione in società o imprese terze, o viceversa, ivi compresa ogni modifica dei vincoli o delle partecipazioni preesistenti; porre le spese a carico della Commis sione.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; porre le spese a carico dei ricorrenti.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti sostengono che il vincolo di cui all'art. 3, n. 1, lettera d) della decisione della Commissione 21 dicembre 1973, è incompatibile vuoi con le norme di procedura (art. 2, nn. 1 e 4 del regolamento CEE della Commissione 25 luglio 1963 n. 99, GU 20. 8. 1963, n. 127 pag. 2268), vuoi con le norme sostanziali (art. 85 del trattato e art. 8, n. 1 del regolamento 21. 2. 1962, n. 17; GU n. 13/62, pag. 204).

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — Inosservanza della forma

punto 1
L'arti. 4 del regolamento n. 99/63 dispone che «la Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni di imprese, contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista». A termini dell'art. 2, n. 1, dello stesso re golamento gli addebiti che la Commissione muové alle imprese ed associazioni di imprese devono essere loro comunicati per iscritto. Orbene, secondo i ricorrenti, l'obbligo od onere imposto dall' art. 3, n. 1, lettera d), della decisione né risulta dalla comunicazione degli addebiti del 27 luglio 1973 né è stato menzionato al momento dell'audizione del 27 settembre 1973, come risulta dal proces so verbale tale audizione I ricorrenti non hanno quindi potuto in alcun momento esprimere le loro osservazioni circa il vincolo e l'onere controverso. Essi non hanno quindi avuto la possibilità di richiamare l'attenzione della Commissione sulla presunta violazione delle norme del trattato e del regolamento n. 17 e sul pesante fardello che è stato così imposto all'Associazione. Essi osservano che, tra gli aderenti all'associazione, taluni, molto importanti, hanno la loro sede fuori della Comunità. Le imprese aderenti che svolgono una attività all'interno della Comunità sono ben disposte ad adempiere l'obbligo della comunicazione, ma tale buona volontà non è altrettanto spontanea in quelle imprese che hanno la loro sede in regioni lontane dal mercato comune e che possono essere comprensibilmente restie a comunicare determinate partecipazioni finanziarie o talune forme di cooperazione, poiché nel loro paese tali informazioni sono tradizionalmente di carattere riservato. L'incertezza provocata da questa situazione è tale che i ricorrenti, se loro fosse stato possibile, avrebbero fermamente insistito affinché la Commissione limitasse l'onere controverso. La violazione da parte della Commissione dell'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 2 del regolamento n. 99/63, ha quindi arrecato grave pregiudizio ai ricorrenti.
punto 2
Nel controricorso la Commissione contesta di aver commesso una violazione di forme sostanziali che implichi la nullità del vincolo di cui è causa. a) Essa osserva che l'art. 2, n. 1, secondo cui essa deve comunicare, per iscritto, gli addebiti che contesta alle imprese o associazioni di imprese, e l'art. 4 dello stesso regolamento che le consente, nel decidere, di prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni d'imprese hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista, non si applicano alle condizioni od oneri di cui all'art. 8 del regolamento n. 17. La distinzione tra «addebiti» e «oneri condizioni» è stata intenzionalmente effettuata nei regolamenti di esecuzione degli artt. 85 e 86 del trattato. b) La Commissione contesta comunque di non aver menzionato il problema della collaborazione con altre imprese. Essa fa riferimento, in primo luogo, alla comunicazione degli addebiti del 27 luglio 1973, secondo la quale la proroga dell' esenzione può venir concessa solo subordinandola a condizioni ed oneri tra cui: … c. non solo gli aderenti alla Transocean devono soddisfare ai presupposti di cui all'art. 4 della decisione 27 giugno 1967, bensì sono anche tenuti a notificare immediatamente alla Commissione tutte le modifiche che intervengono nella «composizione dell'associazione» (Nel testo originale olandese: deelnemingsverhoudingen van de leden; nella traduzione inglese allegata al controricorso: participatory position of the associaties). Inoltre il richiamo nella comunicazione degli addebiti ai rapporti esistenti tra due aderenti all'Associazione, Astrai e Urruzola, ed i gruppi AKZO e BASF, ed il timore della Commissione che a causa di tali rapporti venga meno la concorrenza tra Transocean, AKZO e BASF o addirittura essi giungano a coordinare le loro politiche di vendita, rispecchia chiaramente le preoccupazioni della Commissione quanto ai rapporti tra gli aderenti all'Associazione con altre imprese appartenenti al settore delle vernici in generale. Nelle sue osservazioni, l'Associazione si è d'altronde sforzata di dimonstrare che i rapporti tra talune imprese aderenti e due grandi imprese non aderenti, non pregiudicavano affatto la concorrenza tra le due imprese in questione nonché tra le altre aderenti all'Associazione. Se quindi i termini precisi del vincolo sostanzialmente imposto in materia di informazioni non sono stati trasmessi in precedenza all'Associazione, la finalità perseguita dalla Commissione nonché i termini generali del vincolo risultano chiaramente dalla comunicazione degli addebiti, dalla risposta dei ricorrenti e dal processo verbale dell'audizione del 27 settembre 1973. Orbene, dalle sentenze della Corte 21 febbraio 1973 (causa 6-72, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione delle Comunità Europee, Raccolta 1973, pag. 215) e 15 luglio 1970 (causa 41-69, ACF Chemiefarma NV c. Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1970, pag. 661), si desume che la Commissione dispone di un potere d'imporre in ciascun caso di specie tutte le condizioni od oneri, il cui fondamento e la cui natura sostanziali sono stati comunicati alle parti in una fase antecedente del procedimento, pur se i termini precisi di tali condizioni o di tali oneri non sono stati esplicitamente enunciati. c) La Commissione osserva inoltre che l'art. 11 del regolamento n. 17 l'autorizza a raccogliere informazioni, anche se previamente non vi è stato alcun accordo con le parti in materia. Questa competenza verrebbe indebitamente limitata, se tale informazione si potesse ottenere per il tramite d'un obbligo connesso ad un' esenzione, soltanto dopo aver preso espliciti accordi con le parti in una fase precedente del procedimento. La questione sottoposta alla Corte consiste nell'accertare se la Commissione, al fine di poter meglio controllare l'incidenza sulla concorrenza di un accordo che fruisce dell'esenzione di cui all'art. 85, n. 3, possa, ancor prima che si instauri il procedimento di cui all'art. 11 del regolamento n. 17/62, prendere provvedimenti nel caso in cui essa conosca profondamente il settore in cui sarà chiamata ad esercitare il controllo, e subordinare la concessione dell'esenzione all'obbligo di fornire automaticamente le informazioni necessarie per il controllo.
punto 3
Nella replica i ricorrenti osservano che la Commissione non contesta la loro censura, secondo cui, essi non hanno ricevuto alcuna comunicazione quanto ai termini precisi dell'obbligo. Orbene, è proprio la forma in cui l'obbligo è stato imposto che viene impugnata in questa sede. L'obbligo menzionato nella notifica degli addebiti, cioè l'obbligo di comunicare «tutti i mutamenti intervenuti nell'ambito dell'Associazione» (deelnemingsverhoudingen van de leden, participatory position of the associates), non era corredato da alcuna motivazione, non ha indicato ai riccorenti che il vincolo non riguardava i loro rapporti reciproci e con l'Associazione, ma le loro relazioni con imprese non aderenti. Non è neppure esatto affermare che la comunicazione degli addebiti ed il processo verbale dell'audizione mettano in luce la preoccupazione generale della Commissione circa i rapporti tra i membri della Transocean e altre imprese produttrici di vernici. Risulta semplicemente che in merito al caso particolare della BASF e AKZO, la Commissione era preoccupata della presunta preponderanza di tali imprese nel settore delle vernici per navi. Non era invece il caso di preoccuparsi troppo per le conseguenze prodotte nel settore delle vernici per navi, dalla potenza di tali imprese nel settore delle vernici in generale. La risposta dei ricorrenti alla comunicazione degli addebiti si è d'altronde imperniata sul fatto che, nel settore delle vernici per navi l'influenza dell'AKZO e della BASF era stata sopravvalutata dalla Commissione. I ricorrenti contestano l'argomento della Commissione basato sulla distinzione tra il fatto che gli addebiti vanno comunicati agli interessati prima della decisione, mentre non è il caso di preannunciare gli obblighi cui sono subordinate la concessione od il mantenimento di una esenzione. a) In primo luogo essi fanno osservare che la decisione d'imporre condizioni od obblighi al titolare d'una esenzione intacca i diritti e i doveri di tale titolare e di riflesso si ripercuote sui suoi interessi. Imponendo l'obbligo senza aver sentito gli interessati, la Commissione agisce in modo assolutista, violando così i principi generali della procedura amministrativa. b) In secondo luogo, poiché la nozione di «addebiti» non è in alcun modo chiaramente definita, occorre esaminarla alla luce del sistema del regolamento n. 99/63 e dell'obiettivo degli artt. 2 e 4 di tale regolamento. Lo scopo del regolamento n. 99/63 è chiaro: la regolarità del procedimento è salvaguardata se tra la Commissione e la controparte vi è stato un dialogo aperto circa l'oggetto della decisione, prima che questa venga adottata. Quanto poi al sistema del regolamento n. 99/63, esso si fonda sull'art. 19 del regolamento n. 17, altra disposizione che riguarda l'applicazione dell'art. 8 di tale regolamento. I ricorrenti rifiutano di prendere in considerazione i precedenti (causa 6-72, Europemballage e 41-69, Chemiefarma), cui si richiama la Commissione, in quanto in quei casi non si trattava di esenzione. Essi fanno altresì osservare che, in contrasto con quanto sostiene la Commissione, essi non hanno cercato di trar motivo dal pregiudizio loro arrecato dall' obbligo imposto dalla Commissione per avvalersene come mezzo d'impugnazione autonomo, Poiché però tale pergiudizio è innegabile, sarebbe stato almeno necessario interpellare in precedenza gli interessati. I ricorrenti contestano altresì la relazione che la Commissione afferma esistere tra gli artt. 11 e 8 del regolamento n. 17. I due articoli, per contro, riguardano argomenti diversi ed hanno finalità diverse. Non è consentito di allargare la sfera di applicazione dell'art. 8 per «precorrere i tempi» rispetto alla procedura dell' art. 11. Ricorrere all'art. 8 per avere più libertà nella sorveglianza del mercato, libertà conferita solo dall'art. 11, costituisce uno sviamento di potere. Nella fattispecie il vincolo di tenere informata la Commissione delle relazioni finanziarie e dei rapporti tra gli organi direttivi, come si pretendetebbe, non può venir imposto senza esulare ampiamente dai poteri che spettano alla Commissione in forza dell'art. 11. Quest'ultimo autorizza la richiesta di informazioni del genere di cui sopra soltanto nel caso in cui la Commissione ha validi motivi per ritenere che determinati rapporti siano nocivi per la concorrenza nell'ambito della CEE. Essa non ha certemente il diritto di pretendere sistematicamente minuziose informazioni sulle relazioni tra le imprese. Soltanto l'art. 8 le conferisce tale competenza, che peraltro trova i suoi limiti nelle finalità dell'articolo stesso. Infine, la Commissione non ha alcuna competenza, nemmeno nell'ambito dell' art. 11, ad intervenire senza limiti nei confronti degli aderenti all'Associazione anche al di fuori del mercato comune.
punto 4
Nella controreplica la Commissione ricorda anzitutto che essa non è affatto tenuta a comunicare a priori gli obblighi cui può andare soggetta un'esenzione che essa può concedere. I ricorrenti, d'altronde, non possono sostenere di non aver colto la portata della comunicazione degli addebiti su questo punto. I termini usati, e cioè «deelnemingsverhoudingen van de leden» (composition de l'Association, participatory position of the associates) lasciano chiaramente intendere che non si allude solo ai rapporti interni tra i membri dell'Associazione; anzi tale interpretazione va esclusa, visto che la Commissione ha inteso tener conto dei rapporti dell'Associazione con i grandi gruppi operanti nel settore delle vernici in generale. La Commissione ritiene che l'argomento svolto per controbattere la comunicazione degli addebiti, e nel quale si esaminano la struttura del mercato ed i rapporti tra le imprese nel settore delle vernici, prova che i ricorrenti si erano resi conto che l'attenzione della Commissione non si limitava ai soli rapporti intercorrenti con la AKZO e la BASF, menzionate a mo' d'esempio. Per quanto riguarda il diritto dell'Associazione a venir consultata a priori circa gli obblighi che nei suoi confronti avrebbe comportato la richiesta di esenzione, la Commissione ritiene che i ricorrenti non sono stati privati di tale diritto, ma hanno semplicemente preferito astenersi dall'esercitarlo. Essa si oppone all'affermazione secondo cui il regolamento n. 99/63 contiene disposizioni per l'applicazione dell'art. 19 del regolamento n. 17, che a sua volta fa esplicito rinvio alle decisioni di esenzione disciplinate dall'art. 8 del regolamento n. 17. La Commissione ritiene che l'art. 8 del regolamento n. 17 le conferisce la facoltà di prendere decisioni, di stabilire condizioni ed obblighi e di revocarli o modificarli. Orbene, l'art. 4 del regolamento n. 99/63 riguarda soltanto la prima di tali competenze. La Commissione rifugge da ogni limitazione del suo diritto di porre condizioni stricto sensu, d'altra parte riconosce che se la condizione da imporre dovesse essere troppo gravosa, sarebbe necessario darne comunicazione a priori. Tuttavia anche in questo caso la comunicazione deve limitarsi a quello che E.K. Mestmäcker, citato dai ricorrenti, definisce «il contenuto sostanziale degli obblighi imposti alle imprese» (Europàisches Wettbe-werbsrecht, München 1974). Dalle sentenze nelle cause Europemballage e ACF Chemiefarma, la cui pertinenza è indebitamente contestata dai ricorrenti, si desume che nel definire gli addebiti propriamente detti, la Commissione è tenuta ad enunciare, «sia pure sommariamente, ma in maniera chiara, i fatti essenziali» dai quali è scaturito l'illecito, quindi lo stesso criterio dovrebbe venir adottato per le condizioni e gli obblighi che sono connessi con una esenzione. Quanto poi all'argomento secondo cui non costituisce sviamento di potere il far uso delle facoltà conferite dall'art. 8 al fine di assolvere le mansioni generali di controllo sul mercato, di cui all'art. 11 del regolamento n. 17, la Commissione ritiene che i ricorrenti non hanno potuto fornire la prova di un tale sviamento. Nelle sentenze 8 luglio 1965 (cause riunite 3 e 4-64, Chambre syndicale de la siderurgie française e altri c. Alta Autorità della CECA, Raccolta 1965, pag. 823) e 16 giugno 1966 (cause riunite 52 e 55-65, Repubblica federale di Germania c. Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1966, pag. 345), la Corte di giustizia ha sancito che siano provati «in modo pertinente i fatti e le circostanze atti a far presumere che l'Alta Autorità ha commesso sviamento di potere, per grave mancanza di prudenza o di ponderazione equivalente a misconoscimento dello scopo legale». Quanto sostenuto dai ricorrenti non mette in rilievo la «pertinenza» e non prova la «gravità dell'illecito». I ricorrenti hanno, invece, dimostrato che la Commissione ha agito nei limiti della propria competenza e non ha commesso alcuno sviamento di potere. La Commissione è concorde con i ricorrenti nell'affermare che la mansione specifica di controllo di cui all'art. 85, n. 3, giustifica ed implica inevitabilmente che la Commissione disponga di un diritto speciale che le consenta di vincolare le imprese a fornire in futuro le necessarie informazioni. La Commissione sostiene quindi che: 1. l'art. 8 del regolamento n. 17/62 le conferisce una facoltà illimitata d'imporre qualsiasi obbligo che possa essere utile per controllare che l'esenzione non venga illecitamente sfruttata; 2. essa può sempre richiedere le informazioni controverse ex post facto, in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17/62, anche se non sono stati presi in precedenza accordi in merito con le Darti: 3. se non vi è obbligo di accordo preventivo nell'ipotesi di informazioni richieste «ex post facto», non è concepibile che nell'ambito dell'art. 8 del re golamento n. 17/62, alla Commissione sia vietato, in casi analoghi, imporre sistematicamente un vincolo perpetuo di fornire tali informazioni, durante tutto il periodo in cui l'impresa gode dell'esenzione. In merito alla extraterritorialità, la Commissione sostiene che il rifiuto da parte di un aderente di fornire le informazioni richieste, non esime l'Associazione da eventuali sanzioni, giacché l'esenzione è stata concessa all'ente come tale e non ai singoli aderenti. Inoltre vi è sempre il rischio che un'impresa aderente, all'esterno della Comunità svolga attività che possono nuocere alla concorrenza nell' ambito del mercato comune, il che giustificherebbe pienamente un atteggiamento negativo da parte della Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › Violazione di norme sostanziali

punto 1
I ricorrenti ritengono che nello stabilire gli obblighi connessi con l'esenzione, la Commissione avrebbe dovuto operare le seguenti distinzioni: in primo luogo, tra il settore delle vernici per navi e quello delle vernici in generale; in secondo luogo avrebbe dovuto classificare i rapporti tra gli aderenti all'Associazione ed altre imprese, distinguendo tra quelli che hanno una influenza determinante sul mercato comune e eli altri. Non ponendo tali distinzioni, la Commissione ha violato i nn. 1 e 3 dell'art. 35, nonché l'art. 8 del regolamento n. 17. Infatti, allorquando la Commissione intende concedere un'esenzione, abbinata però ad obblighi in forza dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 17/62, deve tener presente che: a) l'art. 85 le attribuisce una competenza soltanto per quel che riguarda le restrizioni della concorrenza all'interno del mercato comune; l'obbligo di fornire informazioni in proposito è quindi limitato ai dati relativi alla concorrenza all'interno di tale mercato; b) un'esenzione si concede solo allorquando si constatano, su uno o più mercati specifici, ostacoli alla concorrenza, quindi le eventuali condizioni cui è subordinata l'esenzione devono essere limitate al settore commerciale nel quale la concorrenza è in pericolo. Qualsiasi altra soluzione consentirebbe alla Commissione di intervenire anche sui mercati in cui non sussistono i presupposti di cui all'art. 85, n. 1, ed in questo caso l'azione sarebbe arbitraria. L'obbligo che scaturisce dall'art. 3, n. 1, lettera d) della decisione 21 dicembre 1973 è incompatibile con le due limitazioni di cui sopra, giacché il mercato da prendere in esame era unicamente il mercato comunitario delle vernici per navi, come risulta chiaramente dal processo verbale dell'audizione del 27 settembre 1973 e come è stato riconosciuto dalla Commissione, nella decisione 21 dicembre 1973, ed ancora prima nella decisione 27 giugno 1967. Ciononostante la Commissione ha ritenuto opportuno imporre obblighi che si estendono anche al settore delle vernici in generale ed ai rapporti tra aderenti che hanno ripercussioni unicamente su territori esulanti dalla competenza della Commissione.
punto 2
Nel controricorso la Commissione fa presente che la sua facoltà di subordinare la concessione dell'esenzione a condizioni implicava che, nella fattispecie, essa dovesse costantemente tenersi aggiornata sull'andamento dell'intero mercato delle vernici, ed in particolare doveva venir informata di ogni fenomeno — ovunque venisse registrato — che potesse avere ripercussioni sulla concorrenza nel mercato comune. Essa richiama l'attenzione sulla caratteristica sostanziale dell'accordo d'Associazione, cioè sul fatto che imprese medie avevano deciso di far fronte comune «onde opporre una più viva concorrenza ai grandi produttori di vernici per navi, già rappresentati in tutti i paesi importanti, il che determina un ampliamento dell'offerta ed un miglioramento della struttura distributiva nel settore in questione» (decisione 27 giugno 1967, GU delle Comunità europee 20. 7. 1967, pag. 14, parte III. n. 1). L'adesione all'Associazione di imprese di maggiore levatura o l'allacciamento di relazioni tra gli aderenti all'Associazione e tali imprese od imprese operanti in settori d'attività connessi, influisce o potrebbe influire sulla valutazione effettuata dalla Commissione per stabilire se sussistano i requisiti per l'applicazione dell'art. 85, n. 3. La Commissione condivide il punto di vista dei ricorrenti, secondo cui il mercato da considerare è quello delle vernici per navi. Essa invece non accetta i limiti posti alla propria competenza, in questa fase del procedimento, in virtù del «carattere territoriale del diritto comunitario». Sebbene non siano fissate limitazioni precise alle competenze della Comunità relativamente alle operazioni effettuate, almeno in parte, all'esterno dell'area comunitaria, è assodato che la Commissione ha il diritto di venir informata di tutte le attività che rientrano nella competenza funzionale della Comunità e che, pur se svolte in territorio extracomunitario, hanno ripercussioni all'interno della Comunità. A questo diritto si affianca quello di poter disciplinare tali attività. La Commissione non contesta il principio generale secondo cui gli obblighi o le condizioni valgono soltanto per il mercato in questione e sono limitati al territorio dei paesi membri della Comunità. Sussistono tuttavia due eccezioni: per quanto riguarda la sfera territoriale, la Commissione ha la facoltà, per le ragioni già esposte, di intervenire in caso di operazioni che, pur se effettuate, almeno in parte, al di fuori della Comunità, producono effetti sul suo territorio; per quanto riguarda il mercato da prendere in considerazione, la Commissione ha la facoltà di cercare di disciplinare gli effetti delle attività d'imprese che chiedono un'esenzione, anche se tali attività scaturiscono da altri settori dell'economia che non costituiscono in pari tempo l'oggetto del procedimento contemplato dall'art. 85. La competenza è subordinata al fatto che gli effetti considerati sconvolgano, facciano ragionevolmente temere o presentino la possibilità di rivoluzionare la situazione concorrenziale di un determinato settore. Il principio è ribadito dall'art. 11 del regolamento n. 17/62 che consente alla Commissione non solo d'indagare nel settore in questione, ma anche di svolgere inchieste complementari in settori connessi. A mente dell'art. 11 la Commissione ha già la facoltà di richiedere le informazioni oggetto della controversia. Se tale diritto sussiste in forza dell'art. 11 e non è limitato nel senso prospettato dai ricorrenti, sarebbe assurdo porre dei limiti alle facoltà corrispondenti conferite alla Commissione dall'articolo 8 del regolamento n. 17. Il punto di vista della Commissione è corroborato dalla fattispecie. Dopo aver ottenuto l'esenzione il 27 giugno 1967, concessa tenendo conto del fatto che si trattava di un'Associazione cui aderivano imprese di media grandezza, che non avevano altra finalità che quella di difendersi sul piano concorrenziale, due di queste imprese hanno stabilito rapporti con i gruppi AKZO e BASF. Tali rapporti non sono passati inosservati al vaglio della Commissione, specie per il fatto che grazie ad essi si è trasformata la struttura delle società, che praticamente sono diventate affiliate. La stessa situazione si riscontra per quanto riguarda i rapporti con i produttori di vernici non aderenti all'Associazione, la cui attività sul mercato delle vernici per navi è trascurabile o nulla, poiché questi rapporti potrebbero avere ripercussioni sull'equilibrio finanziario tra gli associati e provocare sperequazioni concorrenziali tra di essi sul mercato delle vernici per navi. Pur se gli attuali rapporti con i gruppi AKZO e BASF sono ritenuti irrilevanti dalla Commissione per quel che riguarda il settore delle vernici per navi, ciò non esclude che un' eventuale modifica delle relazioni implichi un intervento della Commissione. Stando così le cose è logico che la Commissione venga informata ogniqualvolta si instauri un rapporto che potrebbe influire sulla concorrenza praticata dal gruppo di imprese associate nell'ambito del mercato comune. La tesi dei ricorrenti secondo cui i diversi settori dell'economia vanno considerati come compartimenti stagni è assurda.
punto 3
Nella replica i ricorrenti si dichiarano d'accordo con talune posizioni assunte dalla Commissione. Quindi il solo fatto che effetti secondari potrebbero prodursi su altri mercati non è di per sé sufficiente ad impedire alla Commissione di assolvere i compiti spettantile in virtù dell'art. 8 del regolamento n. 17/62. D'altro canto, la Commissone può imporre obblighi tenendo conto delle eventuali ripercussioni su di un singolo mercato della situazione regnante in altri mercati, qualora dette ripercussioni siano tanto gravi da incidere gravemente sui requisiti di cui all'art. 85, n. 3 del trattato. I ricorrenti ritengono tuttavia che l'art. 3, n. 1, sub d) della decisione d'esenzione, sia formulato in maniera troppo generica. Se la Commissione si fosse limitata a chiedere informazioni sui rapporti con imprese extracomunitarie che però esercitano la loro attività sul mercato comunitario delle vernici per navi, non vi sarebbe stata violazione di forme sostanziali. Però la Commissione si ritiene legittimata ad indagare su qualunque altro rapporto sia con gruppi comunitari che extracomunitari. L'asserzione della Commissione secondo cui «i rapporti con i produttori di vernici non aderenti all'Associazione e che non operano sul mercato delle vernici per navi o ne costituiscono soltanto un elemento irrilevante, vuoi all'interno vuoi all' esterno della Comunità, rapporti che tuttavia influiscono o possono influire sull'equilibrio finanziario tra gli aderenti dell'Associazione possono compromettere le possibilità di concorrenza di questi ultimi sul mercato delle vernici per navi nell'ambito della Comunità» è sostanzialmente falsa. Tale affermazione non è sufficiente per imporre l'obbligo che in effetti è stato imposto, giacché essa è anche valida per quel che riguarda i rapporti con imprese che non producono vernici. Inoltre, il parametro della potenza finanziaria è troppo elastico. È inutile stabilire se l'incremento della potenza finanziaria possa compromettere le possibilità di concorrenza sul mercato delle vernici per navi; il problema consiste invece nello stabilire se il rafforzamento di una consociata possa consentire all'Associazione di eliminare la concorrenza in un settore notevole del mercato dei prodotti in questione. I ricorrenti prendono ad esempio le relazioni finanziarie esistenti tra il loro associato tailandese e un qualsiasi gruppo nel settore delle vernici, indipendentemente dalla sua entità, che non opera all'interno del mercato comune, né sel settore delle vernici per navi, né in quello delle altre vernici: questi rapporti non suscitano alcun timore circa l'eliminazione della concorrenza sul piano comunitario nel settore delle vernici per navi, né che venga sovvertita comunque la concorrenza nell'ambito comunitario delle vernici. Tale rapporto dovrebbe comunque venir denunciato a norma dell'art. 3, n. 1, lettera d) della decisione impugnata. Si sarebbe dovuto proporre una formula più concisa ma realizzabile, che d'altronde è stata proposta dal consiglio d'amministrazione dell'Associazione nella lettera 21 gennaio 1974. Era stato suggerito di limitare l'obbligo di informazione solo per i rapporti con altri produttori di vernici per navi unicamente nel caso in cui l'Associazione o le altre imprese operassero all'interno del mercato comune. La Commissione ha risposto che essa non era «per nulla disposta a modificare i termini della decisione». I ricorrenti fanno inoltre osservare che essi ritengono la Commissione incompetente a pronunciarsi in materia, non in base alla teoria dell'applicazione della legge anti trust in violazione dei principi della territorialità della legge (come ritiene la Commissione), poiché in realtà sono state violate invece le restrizioni imposte dal trattato CEE.
punto 4
Nella controreplica la Commissione eccepisce l'incompetenza della Corte a pronunciarsi sulla legittimità dell'obbligo imposto. La Corte ha infatto precisato nella sentenza 14 marzo 1973 (West-zucker c. Einfuhr- und Vorratssteìle für Zucker, causa 57-72, Raccolta 1973, pag. 340) «che nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio [di un'ampia libertà di valutazione], i giudici non possono sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente, ma devono limitarsi a stabilire se queste non sono viziate da errore manifesto o da sviamento di potere». Nel presente caso non vi è stato né sviamento di potere né errore manifesto. La Commissione non ritiene comunque superflua una risposta. I ricorrenti affermano che non vi è motivo di temere che rapporti finanziari e amministrativi tra gli associati operanti nei territori extracomunitari ed altre imprese (pure extracomunitarie) possano avere ripercussioni sulla concorrenza nel mercato comune. La Commissione obietta che: 1. Non vi è motivo di limitare l'obbligo d'informazione, cui viene subordinata la concessione dell'esenzione, ai soli associati operanti nel mercato comune, giacché la domanda di esenzione è stata presentata collettivamente dall'Associazione. 2. I rapporti instaurati tra imprese aventi la loro sede all'esterno della Comunità, però aderenti all'Associazione, non è escluso possano anche produrre effetti sulla concorrenza nell'ambito del mercato comune. Può darsi il caso che l'impresa che si è vincolata abbia a sua volta rapporti con ditte all'interno del mercato comune. In questo caso l'unica competente a giudicare le conseguenze di tale situazione è la Commissione, sempreché essa disponga di tutti gli elementi di giudizio in materia. Nella fattispecie la possibilità di sostituire le vernici per navi con vernici ordinarie giustifica l'annosità dell'obbligo imposto. 3. I ricorrenti non contestano il potere discrezionale della Commissione in materia di apprezzamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 85, n. 3 per concedere un'esenzione. Al momento della concessione è evidentemente impossibile prevedere gli eventuali futuri accordi con imprese «extracomunitarie» e le. loro conseguenze. Ciò non esclude però la possibilità di indagini orientative circa i futuri sviluppi della situazione. I ricorrenti asseriscono che il tenore dell' art. 3, n. 1, sub d) della decisione d'esenzione comprende anche i rapporti con i settori economici diversi da quello delle vernici. La Commissione non esclude che tali rapporti possano eventualmente instaurarsi. La sua indagine, comunque, — pur ammettendo tale possibilità — si è limitata al settore delle vernici. Per i motivi di cui sopra la Commissione si rifiuta di accettare la soluzione prospettata dai ricorrenti. La Commissione conclude sottolineando che dalle stesse dichiarazioni dei ricorrenti circa l'applicazione extraterritoriale del diritto comunitario, si desume che il problema non si pone.

SENTENZA › In fatto › IV — Procedimento orale

paragrafo 1
La Corte, a conclusione della fase scritta, ha invitato le parti a fornire i seguenti chiarimenti:
paragrafo 2
1. Se sia possibile un annullamento parziale della decisione o se la parte della decisione eventualmente viziata d'illegittimità implichi inevitabilmente l'annullamento integrale della decisione. 2. In che senso debba pronunciarsi la Corte. All'udienza del 10 luglio 1974 le parti hanno ribadito gli argomenti svolti nel corso della fase scritta e per le questioni deferite hanno proposto la soluzione che segue:
paragrafo 3
Secondo i ricorrenti, l'annullamento parziale di una decisione è possibile. Essi si richiamano in proposito alla sentenza della Corte 13 luglio 1966 (cause riunite 56 e 58-64, Établissements Consten SARL e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione della CEE, Raccolta 1966, pag. 457) che aveva annullato parzialmente una decisione adottata in forza dell'art. 85.
paragrafo 4
D'altra parte nella fattispecie l'annullamento di una parte soltanto non dovrebbe comportare l'annullamento dell'intera decisione. L'annullamento parziale dovrebbe essere impossibile soltanto nell' ipotesi in cui risultasse senza ombra di dubbio che l'amministrazione non avrebbe adottato la decisione controversa omettendo la parte controversa e questo suo atteggiamento fosse risultato regolare.
paragrafo 5
La Commissione è tenuta a concedere l'esenzione se la notifica è avvenuta regolarmente e se ha appurato che sussistono i quattro presupposti di cui all'art. 81, n. 3. La parte della decisione di cui i ricorrenti chiedono l'annullamento non è quindi, sotto alcun aspetto, inscindibile dal complesso della decisione.
paragrafo 6
Per quanto riguarda l'atteggiamento che la Corte deve assumere, i ricorrenti propongono che, nel caso in cui venissero accolte le sole censure relative alla forma, la Corte inviti la Commissione a redigere nuovamente il testo della decisione con una formula concomitante con la comunicazione degli addebiti e con il vero senso dell'espressione «deelnemingsverhoudingen van de leden». Qualora la Corte attendesse solo la censura relativa, la Commissione, sulla base di una tale sentenza, potrebbe emanare una nuova decisione imponendo l'obbligo conformemente al contenuto dell'art. 8 del regolamento n. 17 e tenendo conto dei limiti posti dal trattato.
paragrafo 7
Nell'ipotesi in cui la Corte accogliesse il ricorso in tutti i suoi punti, si potrebbe trovare una soluzione che concilii le due proposte precedenti.
paragrafo 8
I ricorrenti precisano tuttavia che il loro scopo è soltanto quello di ottenere l'annullamento parziale della decisione.
paragrafo 9
La Commissione fa osservare che relativamente all'espressione «deelnemingsverhoudingen van de leden» (participatory position of the associates) utilizzata nella comunicazione degli addebiti del 27 luglio 1973, la traduzione francese ch'essa aveva proposto nel corso della fase scritta «composition de l'association» è erronea e dev'essere sostituita da «situation des liens et participations des membres».
paragrafo 10
In merito alle domande rivolte dalla Corte, la Commissione osserva che, in linea di principio, dovrebbe essere possibile annullare in parte una decisione, lasciandone inalterate le altre parti. Tale soluzione è però possibile soltanto se la parte da annullare non è inscindibilmente connessa al resto della decisione. La Commissione sottolinea comunque che l'obbligo di fornire informazioni è di tale importanza che, se esso venisse meno, la Comissione non potrebbe più vagliare nel modo dovuto l'opportunità o meno di concedere un'esenzione, in considerazione della struttura del mercato delle vernici in generale.
paragrafo 11
Quanto alle seconda questione, la Commissione dichiara che se la Corte dovesse dichiarare illegittimo l'obbligo di cui all' art. 3, n. 1, lettera d), e riconoscere l'inscindibilità delle varie parti della decisione, essa potrebbe soltanto dichiarare la nullità di tale obbligo e, di riflesso, dell' intera decisione. Questa soluzione sarebbe preferibile, malgrado i problemi complessi che ne scaturirebbero, come ad esempio l'osservanza del principio «ne ultra petita».
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 settembre 1974.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con decisione 21 dicembre 1973, la Commissione, in forza dell'art. 85, n. 3 del trattato CEE, prorogava, però ponendo nuove condizioni, l'esenzione dal divieto contemplato dall'art. 85, n. 1, di cui aveva fruito, ih forza della decisione 27 giugno 1967, un accordo restrittivo della concorrenza sul mercato delle vernici per navi, stipulato tra le imprese aderenti alla Transocean Marine Paint Association (in prosieguo: l'Associazione).
punto 2
Tra l'altro, l'art. 3, n. 1, lettera d) della decisione impegna gli aderenti all'Associazione a comunicare immediatamente alla Commissione «tutte le partecipazioni finanziarie ed interpenetrazioni personali di dirigenza o gestione che verranno poste in essere tra un'impresa associata ed una o più imprese terze del settore delle pitture, nonché tutti i mutamenti nelle partecipazioni finanziarie e nelle interpenetrazioni personali di dirigenza o gestione in essere tra un'impresa associata ed imprese terze».
punto 3
Il ricorso è diretto all'annullamento di questa parte soltanto della disposizione.
punto 4
I ricorrenti osservano, in primo luogo, che del vincolo controverso non si era fatto menzione nella «comunicazione degli addebiti» del 27 luglio 1973, né al momento dell'audizione del 27 settembre 1973, e che inoltre di esso non vi era cenno né nelle lettere né nelle memorie della Commissione, anteriori alla decisione, di guisa che mai è loro stata data la possibilità di difendersi adeguatamente su questo punto. Quindi la Commissione per quanto attiene alla clausola controversa, ha violato le norme di procedura, prescritte dal regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99 (GU 20.8.1963, n. 127), relativo alle audizioni previste dall'art. 19 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 21.2.1962, n. 13) ed in particolare gli artt. 2 e 4 del suddetto regolamento n. 99/63.
punto 5
Essi eccepiscono, in secondo luogo, la violazione dell'art. 85 del trattato e dell'art. 8, n. 1 del regolamento n. 17, in quanto il vincolo gravante sulle imprese, per il suo carattere generico, esorbita dai limiti imposti ad hoc dall' art. 85.
punto 6
Nella comunicazione 27 luglio 1973, recante la menzione «comunicazione degli addebiti», e redatta in lingua olandese, la Commissione informava che una proroga pura e semplice dell'esenzione era inconcepibile in quanto la posizione degli aderenti all'Associazione sul mercato delle vernici per navi era mutata a causa dell'aumento del numero d'imprese aderenti, della rilevanza acquisita nel frattempo da talune di esse e dai rapporti che due dei suoi aderenti, Astrai e Urruzzola, avevano allacciato con importanti gruppi dell'industria chimica.
punto 7
Essa soggiungeva di essere disposta cionondimeno a prorogare l'esenzione per un periodo di 5 anni, subordinandola però a nuove condizioni e a nuovi oneri, tra i quali l'impegno da parte degli aderenti all'Associazione, non solo di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 4 della decisione 27 giugno 1967,. ma anche di notificare immediatamente alla Commissione qualsiasi mutamento nei rapporti di partecipazione degli aderenti.
punto 8
I ricorrenti fanno presente che essi non hanno mai potuto dedurre da questa espressione che la Commissione si proponeva in realtà d'imporre loro le condizioni che in seguito sono state stabilite con il provvedimento impugnato, condizioni cui essi d'altronde, in considerazione del loro carattere generico, non erano in grado di conformarsi e che ledevano illegittimamente i loro interessi. Qualora fosse stato dato loro modo di rendersi conto delle intenzioni della Commissione, essi avrebbero presentato le loro obiezioni in proposito, in guisa da attirare l'attenzione della stessa Commissione sugli inconvenienti loro causati dall'ottemperanza all'obbligo controverso che per di più poteva venir tacciato di illiceità. Resosi impossibile il contradditorio, la decisione deve, per quanto riguarda l'obbligo controverso, venir annullata per inosservanza delle forme prescritte.
punto 9
In primo luogo la convenuta ribatte che l'obbligo contemplato dall'art. 2 del regolamento n. 99/63, secondo cui «la Commissione comunica per iscritto alle imprese ed associazioni di imprese gli addebiti ch'essa loro contesta, nonché l'obbligo che le incombe in forza dell'art. 4 dello stesso regolamento, di prendere in considerazione soltanto “quegli addebiti sui quali [le imprese ed associazioni d'imprese, contro cui la decisione è diretta] hanno avuto modo di far conoscere il loro punto di vista”», non riguarda le condizioni cui la Commissione intende subordinare la concessione di un'esenzione.
punto 10
Essa aggiunge che i ricorrenti erano concordi sull'opportunità della clausola controversa, come dimostra la sollecitudine che in questa circostanza ha caratterizzato l'azione delle ditte Astrai e Urruzzola, vuoi nella comunicazione del 27 luglio 1973, vuoi nel corso dell'audizione.
punto 11
A termini dell'art. 19 del regolamento del Consiglio n. 17, la Commissione, prima di emanare decisioni come previsto dagli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 15 e 16 di tale regolamento, dà alle imprese interessate la possibilità di presentare le loro difese sugli addebiti ch'essa loro contesta. Il rinvio all'art. 6 di questa disposizione si riferisce alle decisioni emanate su richiesta di esenzione in base all'art. 85, n. 3.
punto 12
In virtù dell'art. 24 dello stesso regolamento, la Commissione è autorizzata ad adottare disposizioni di esecuzione in merito, ciò che essa ha fatto con il regolamento n. 99/63.
punto 13
Risulta sia dal titolo che dal primo considerando di tale regolamento che esso riguarda tutte le audizioni contemplate dall'art. 19 del regolamento n. 17 del Consiglio e si applica, quindi, anche ai procedimenti relativi all'art. 85, n. 3. Tuttavia, l'obbligo imposto alla Commissione dagli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63, di comunicare, per iscritto o mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli addebiti che essa contesta ad un'impresa e di circoscrivere agli stessi addebiti il contenuto della sua decisione, si risolve sostanzialmente nell'imposizione di indicare i motivi che l'hanno indotta ad applicare il n. 1 dell'art. 85, vuoi che essa disponga di por fine alla turbativa, oppure infligga una ammenda alle imprese, vuoi che essa rifiuti loro un attestato negativo od il beneficio di cui al n. 3 dello stesso art. 85.
punto 14
La Commissione, invece, non può essere tenuta a fare delle anticipazioni sulle condizioni ed oneri cui essa può subordinare l'esenzione di cui all'art. 85. n. 3. In effetti, dalle indagini che si svolgono prima di concedere l'esenzione, può emergere che l'accordo sarà posto in essere secondo modalità diverse oppure l'attività potrà essere diversamente controllata, il che può indurre la Commissione a ritrattare le obiezioni opposte a tale domanda, e a concedere l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, eventualmente subordinandola a condizioni.
punto 15
Risulta tuttavia dalla natura delle procedure d'audizione e dal suo oggetto, nonché dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 99/63, che quest'ultimo, anche nei casi non specificamente contemplati dagli artt. 2 e 4, si impernia sempre sulla norma generale, secondo cui qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese. Questa norma implica che le imprese devono essere inequivocabilmente informate in tempo utile dei punti essenziali delle condizioni cui dovranno sottostare onde ottenere l'esenzione. D'altro canto solo questa prassi consente loro di presentare tempestivamente eventuali osservazioni. Questo principio va particolarmente osservato allorquando le condizioni, come nella fattispecie, siano piuttosto gravose nei confronti dei destinatari.
punto 16
L'art. 85, n. 3, costituisce, a vantaggio delle imprese, una deroga al divieto generale di cui al n. 1 dello stesso articolo, per questo motivo la Commissione deve essere in grado di controllare costantemente la sussistenza delle condizioni cui è subordinata l'esenzione. La Commissione può quindi stabilire le modalità cui è subordinata l'esenzione avvalendosi di un ampio potere discrezionale, e la sua competenza in merito soggiace unicamente ai limiti di cui all'art. 85. D'altro canto questo potere discrezionale non può venir esercitato se non sono state preventivamente vagliate con cura le osservazioni della controparte.
punto 17
Risulta dal fascicolo che in questo caso non vi è stato regolare contradditorio.
punto 18
Il riferimento contenuto nella comunicazione 27 luglio 1973, poteva dar luogo a più interpretazioni e, tra l'altro, poteva interpretarsi nel senso che esso mirasse ad integrare le informazioni, già richieste in forza dell'art. 4 della decisione 27 giugno 1967, con cui si prescriveva la notifica degli eventuali rapporti tra le imprese aderenti all'Associazione. L'ambiguità di tale riferimento è altresì messa in luce dalla circostanza che nel corso del procedimento innanzi alla Corte, la Commissione ha proposto di emendare il testo, sia in inglese, lingua processuale scelta dai ricorrenti, che nella traduzione francese, del controricorso e della rettifica proposta nel corso dell'udienza.
punto 19
Benché risulti dai verbali del procedimento d'audizione che i rapporti tra due membri dell'Associazione, le imprese Astrai e Urruzzola e due gruppi importanti dell'industria chimica hanno costituito l'oggetto di un approfondito esame — a conclusione del quale la Commissione ha preferito rinunciare a far estromettere queste due imprese dall'Associazione — dai suddetti verbali non risulta affatto che le condizioni imposte a suo tempo con la decisione abbiano costituito oggetto di dialogo preliminare. Questa circostanza conferma l'asserzione dei ricorrenti ch'essi erano convinti che l'obbligo, stando al tenore della comunicazione degli addebiti, riguardasse soltanto le reciproche relazioni tra aderenti all'Associazione e non ogni rapporto con imprese terze, ivi comprese quelle operanti al di fuori del mercato comune e nel settore delle vernici diverse da quelle per navi.
punto 20
Ne consegue che le condizioni, contemplate al n. 1, lettera d) della decisione, sono inficiate da vizio di forma per inosservanza delle regole di procedura; è quindi opportuno che la Commissione emani un nuovo provvedimento in merito, dopo aver ascoltato le osservazioni o proposte degli aderenti all'Associazione.
punto 21
A prescindere dalla rilevanza dell'oggetto di questa parte della decisione, essa è cionondimeno scindibile, in via temporanea, dalle altre disposizioni, di guisa che si può procedere all'annullamento parziale traendone motivo dal fatto che trattasi d'una decisione favorevole, nel suo complesso, agli interessi delle imprese considerate.
punto 22
Si deve quindi annullare la disposizione impugnata e risollevare il problema dinanzi alla Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
23/25 A norma dell'art. 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente. In conformità alle conclusioni della ricorrente, le spese vanno quindi poste a carico della convenuta.

Dispositivo

LA CORTE, dichiara e statuisce: 1o l'art. 3, n. 1, lettera d) della decisione 21 dicembre 1973 è annullato. 2o La pratica è rinviata alla Commissione. 3o Le spese sono poste a carico della Commissione.

Firme

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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